Evoluzione della sicurezza

Anni ’30

Richiamo del codice civile e penale

 


 Anni ’40

Richiami generici nella Costituzione Repubblicana

 


 Anni ’50

Serie di D.P.R. che definirono:

  • concetti fondamentali della sicurezza
  • imposero l’adozione di misure di prevenzione
  • tassatività della normativa

 

DPR 27 APRILE 1955 n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 18 MARZO 1956 n. 302 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative delle generali emanate con il

DPR 27 APRILE 1955 n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 19 MARZO 1956 n. 303 – Norme generali per l’igiene del lavoro

 


Anni ’90

Decreto Ministero Interno 26 AGOSTO 1992 – Norma di prevenzione incedi per l’edilizia scolastica

DLgs 19 SETTEMBRE 1994 n 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

CAMBIAMENTI INTRODOTTI

  • Istituzione di nuove figure in ambito aziendale quali:
    • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
    • Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza
  • obbligo di elaborare un documento contenente la “valutazione dei rischi” che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dell’ambiente di lavoro.
  • individuazione delle misure di prevenzione necessarie e il programma di attuazione delle misure stesse.
  • predisposizione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare la prevenzione dei rischi in azienda.

LO SCOPO DEL DECRETO E’ L’IMPLEMENTAZIONE DI UN INTERVENTO ATTIVORESPONSABILE ED INTEGRATO DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DALLA ED ALLA SICUREZZA CHE COINVOLGA I LAVORATORI E I LORO RAPPRESENTATI, DALLA INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO FINO ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI PER PREVENIRLI E/O RIDURLI.

SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’, PRIVATI O PUBBLICI, CUI SIANO ADIBITI LAVORATORI SUBORDINATI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMIGLIARI. SONO CONSIDERATI LAVORATORI SUBORDINATI ANCHE:

  • I SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE E DI SOCIETA’ ANCHE DI FATTO
  • GLI UTENTI DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO DI FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE, AVVIATI PRESSO DATORI DI LAVORO.

I PRINCIPALI CAMBIAMENTI SONO DA RITENERSI IN QUALITA’ DI:

  • TUTELA ESTESA A COLLABORATORI DI OGNI TIPO
  • CONCETTO DI SALUTE COME STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, NON SOLO ASSENZA DI MALATTIE ED INFERMITA’
  • RAFFORZAMENTO DELLE PREROGATIVE DELLE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI
  • REVISIONE DELLE SANZIONI (INASPRIMENTO)
  • SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMALI.

 

LE FIGURE PRINCIPALI SONO:

  • Il lavoratore
  • Il datore di lavoro
  • il preposto

 

PRINCIPALI INNOVAZIONI

Lavoro autonomo ed imprese famigliari:

  • necessità di utilizzare le stesse prescrizioni previste dal titolo III del TU riguardo ai D.P.I. ed alle attrezzature di lavoro.
  • tessera di riconoscimento in caso di appalto e subappalto
  • beneficio della sorveglianza sanitaria e nei corsi di formazione (a proprie spese)

Tutti i contratti di “lavoro flessibile”

  • lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori che effettuano prestazioni occasionali operanti nei luoghi di lavoro del committente.
  • lavoratori a domicilio e telelavoro (D.P.I e videoterminali)

Coordinamento sul  territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo le parti sociali.

  • collegamento tra istituzioni nazionali e territoriali (Ministeri, Regioni, Province)
  • commissione consultiva nazionale (Ministeri, Regioni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali)
  • sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)
  • coordinamento tra enti pubblici (INAIL, ISPSESL,IPSEMA) – Attività di consulenza e nessun obbligo di denuncia di non conformità.

La valutazione dei rischi è obbligo preciso del datore di lavoro insieme alla redazione del DVR

Redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) a cura del committente.

  • specificare nel DUVRI i costi relativi alla sicurezza, pena nullità contratto
  • accesso al DUVRI consentito all’RSL

I rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

  • obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL il nominativo dell’RLS
  • accesso per RLS a dati contenuti in applicazioni telematiche quali registro infortuni…

Registro (anche informatico) sugli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro (art. 71)

Attrezzature portate fuori sede da accompagnare con registro  sull’ultimo controllo effettuato (art. 72)

Obbligo valutazione specifica del settore elettrico (art. 80 e Allegato VI)

DLgs 14 AGOSTO 1996 n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

LEGGE 23 del 1996 – Norme sull’edilizia scolastica

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 17 DICEMBRE 1996 n. 3/96 – Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 30 del DLgs 19 MARZO 1996 n.242 recanti modifiche ed integrazioni del DLgs 19 SETTEMBRE 1994 n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

DLgs 2 GENNAIO 1997 n. 10 – Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativi ai dispositivi di protezione individuale (DPI)

DLgs 9 APRILE 1998 n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della LEGGE 3 AGOSTO 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 


 Anni 2000

DIRETTIVA 2006/42/CE

 

DLgs 09 APRILE 2008 n. 81

Testo integrato con:
• Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)
• Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)
• Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)
• Legge del 7 luglio 2009, n. 88

DLgs 03 AGOSTO 2009, n. 106


Anni 2020

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215

Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”).

La Legge ha anche apportato modifiche al D.Lgs. 81/08 che sono immediatamente entrate in vigore il 21/12/2021.

Articoli interessati dalle modifiche:

  • art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”;
  • art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
  • art. 13, sulla “Vigilanza”;
  • art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la
    tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”;
  • art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”;
  • art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;
  • art. 51, sugli “Organismi paritetici”;
  • art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
    territoriali e alla pariteticità”;
  • art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”;
  • art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”;
  • art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
  • art. 99, sulla “Notifica preliminare”.

Vediamo di seguito di approfondire le principali modifiche.

1. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008, introdotte agli artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008,
vi sono le seguenti:

  • vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le
    Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  • è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli
    organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di
    igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare, l’art. 14 comma 1 ora riporta la seguente disposizione:
[…] l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. […]
Come si legge, l’art. 14 si riferisce all’Allegato I per individuare i casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro che fanno scattare la sospensione. Vediamo di seguito quali sono questi casi….

QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08?

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:

  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

2. OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO

Le modifiche introdotte all’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto. La Legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma si ritiene che ciò debba avvenire mediante atto formale per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne siano a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.

3. ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO

È stato modificato anche l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

  • individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Ci preme sottolineare come la formazione obbligatoria del Datore di Lavoro costituisca l’elemento più rilevante ed innovativo introdotto dalla Legge in oggetto.

Con le modifiche apportate all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro;
  • l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato;
  • la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.

La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.

4. MODIFICHE AL RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA

Una ulteriore modifica riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza. Ora nel D.Lgs. 81/08 viene indicato esplicitamente che “…il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. È stato inoltre previsto che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività” previste dall’art.19.
Inoltre viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto debba interrompere l’attività lavorativa quando:

  • il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);
  • Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.

fonte: https://www.imtechsrl.com/entrata-in-vigore-della-legge-215-2021-e-modifiche-al-d-lgs-81-08/

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