{"id":129,"date":"2014-02-12T20:30:00","date_gmt":"2014-02-12T19:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mytools.synology.me:500\/claudiov\/?p=129"},"modified":"2026-01-21T02:31:10","modified_gmt":"2026-01-21T01:31:10","slug":"evoluzione-della-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/?p=129","title":{"rendered":"Evoluzione della sicurezza"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anni \u201930<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Richiamo del codice civile e penale<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<strong>Anni \u201940<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Richiami generici nella Costituzione Repubblicana<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<strong>Anni \u201950<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Serie di D.P.R. che definirono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>concetti fondamentali della sicurezza<\/li>\n\n\n\n<li>imposero l\u2019adozione di misure di prevenzione<\/li>\n\n\n\n<li>tassativit\u00e0 della normativa<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>DPR 27 APRILE 1955 n. 547 \u2013&nbsp;Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>DPR 18 MARZO 1956 n. 302 \u2013&nbsp;Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative delle generali emanate con il<\/p>\n\n\n\n<p>DPR&nbsp;27 APRILE 1955&nbsp;n. 547 \u2013&nbsp;Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>DPR 19 MARZO 1956 n. 303 \u2013&nbsp;Norme generali per l\u2019igiene del lavoro<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anni \u201990<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Decreto Ministero Interno 26 AGOSTO 1992 \u2013&nbsp;Norma di prevenzione incedi per l\u2019edilizia scolastica<\/p>\n\n\n\n<p>DLgs 19 SETTEMBRE 1994 n&nbsp;626 \u2013 Attuazione delle direttive 89\/391\/CEE, 89\/654\/CEE,&nbsp;89\/655\/CEE,&nbsp;89\/656\/CEE, 90\/269\/CEE, 90\/270\/CEE, 90\/394\/CEE, 90\/679\/CEE che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CAMBIAMENTI INTRODOTTI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Istituzione di nuove figure in ambito aziendale quali:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione<\/li>\n\n\n\n<li>Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>obbligo di elaborare un documento contenente la \u201cvalutazione dei rischi\u201d che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dell\u2019ambiente di lavoro.<\/li>\n\n\n\n<li>individuazione delle misure di prevenzione necessarie e il programma di attuazione delle misure stesse.<\/li>\n\n\n\n<li>predisposizione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell\u2019affrontare la prevenzione dei rischi in azienda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>LO SCOPO DEL DECRETO E\u2019 L\u2019IMPLEMENTAZIONE DI UN INTERVENTO&nbsp;<strong>ATTIVO<\/strong>,&nbsp;<strong>RESPONSABILE<\/strong>&nbsp;ED&nbsp;<strong>INTEGRATO<\/strong>&nbsp;DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DALLA ED ALLA SICUREZZA CHE COINVOLGA I LAVORATORI E I LORO RAPPRESENTATI, DALLA INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO FINO ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI PER PREVENIRLI E\/O RIDURLI.<\/p>\n\n\n\n<p>SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA\u2019, PRIVATI O PUBBLICI, CUI SIANO ADIBITI LAVORATORI SUBORDINATI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMIGLIARI. SONO CONSIDERATI LAVORATORI SUBORDINATI ANCHE:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>I SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE E DI SOCIETA\u2019 ANCHE DI FATTO<\/li>\n\n\n\n<li>GLI UTENTI DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO DI FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE, AVVIATI PRESSO DATORI DI LAVORO.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>I PRINCIPALI CAMBIAMENTI SONO DA RITENERSI IN QUALITA\u2019 DI:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>TUTELA ESTESA A COLLABORATORI DI OGNI TIPO<\/li>\n\n\n\n<li>CONCETTO DI SALUTE COME STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, NON SOLO ASSENZA DI MALATTIE ED INFERMITA\u2019<\/li>\n\n\n\n<li>RAFFORZAMENTO DELLE PREROGATIVE DELLE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI<\/li>\n\n\n\n<li>REVISIONE DELLE SANZIONI (INASPRIMENTO)<\/li>\n\n\n\n<li>SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMALI.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>LE FIGURE PRINCIPALI SONO:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il lavoratore<\/li>\n\n\n\n<li>Il datore di lavoro<\/li>\n\n\n\n<li>il preposto<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>PRINCIPALI INNOVAZIONI<\/p>\n\n\n\n<p>Lavoro autonomo ed imprese famigliari:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>necessit\u00e0 di utilizzare le stesse prescrizioni previste dal titolo III del TU riguardo ai D.P.I. ed alle attrezzature di lavoro.<\/li>\n\n\n\n<li>tessera di riconoscimento in caso di appalto e subappalto<\/li>\n\n\n\n<li>beneficio della sorveglianza sanitaria e nei corsi di formazione (a proprie spese)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tutti i contratti di \u201clavoro flessibile\u201d<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori che effettuano prestazioni occasionali operanti nei luoghi di lavoro del committente.<\/li>\n\n\n\n<li>lavoratori a domicilio e telelavoro (D.P.I e videoterminali)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Coordinamento sul &nbsp;territorio nazionale delle attivit\u00e0 e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo le parti sociali.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>collegamento tra istituzioni nazionali e territoriali (Ministeri, Regioni, Province)<\/li>\n\n\n\n<li>commissione consultiva nazionale (Ministeri, Regioni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali)<\/li>\n\n\n\n<li>sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)<\/li>\n\n\n\n<li>coordinamento tra enti pubblici (INAIL, ISPSESL,IPSEMA) \u2013 Attivit\u00e0 di consulenza e nessun obbligo di denuncia di non conformit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La valutazione dei rischi \u00e8 obbligo preciso del datore di lavoro insieme alla redazione del DVR<\/p>\n\n\n\n<p>Redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) a cura del committente.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>specificare nel DUVRI i costi relativi alla sicurezza, pena nullit\u00e0 contratto<\/li>\n\n\n\n<li>accesso al DUVRI consentito all\u2019RSL<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>I rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>obbligo del datore di lavoro di comunicare all\u2019INAIL il nominativo dell\u2019RLS<\/li>\n\n\n\n<li>accesso per RLS a dati contenuti in applicazioni telematiche quali registro infortuni\u2026<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Registro (anche informatico) sugli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro (art. 71)<\/p>\n\n\n\n<p>Attrezzature portate fuori sede da accompagnare con registro &nbsp;sull\u2019ultimo controllo effettuato&nbsp;(art. 72)<\/p>\n\n\n\n<p>Obbligo valutazione specifica del settore elettrico (art. 80 e Allegato VI)<\/p>\n\n\n\n<p>DLgs 14 AGOSTO 1996 n. 494 \u2013 Attuazione della direttiva 92\/57\/CEE \u2013 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.<\/p>\n\n\n\n<p>LEGGE 23 del 1996 \u2013 Norme sull\u2019edilizia scolastica<\/p>\n\n\n\n<p>CIRCOLARE MINISTERO DELL\u2019INTERNO&nbsp;17 DICEMBRE 1996 n. 3\/96 \u2013 Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell\u2019articolo 30 del DLgs 19 MARZO 1996 n.242 recanti modifiche ed integrazioni del DLgs 19 SETTEMBRE 1994 n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>DLgs 2 GENNAIO 1997 n. 10 \u2013 Attuazione delle direttive 93\/68\/CEE, 93\/95\/CEE e 96\/58\/CEE relativi ai dispositivi di protezione individuale (DPI)<\/p>\n\n\n\n<p>DLgs 9 APRILE 1998 n. 81 \u2013 Attuazione dell\u2019articolo 1 della LEGGE 3 AGOSTO 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<strong>Anni 2000<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><u>DIRETTIVA 2006\/42\/CE<\/u><\/p>\n\n\n\n<p><u>DLgs 09 APRILE 2008 n. 81<\/u><\/p>\n\n\n\n<p>Testo integrato con:<br>\u2022 Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97\/2008)<br>\u2022 Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112\/2008)<br>\u2022 Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207\/2008)<br>\u2022 Legge del 7 luglio 2009, n. 88<\/p>\n\n\n\n<p>DLgs&nbsp;03 AGOSTO 2009, n. 106<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Anni 2020<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215<\/p>\n\n\n\n<p>Con la Legge 215\/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, \u00e8 stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146\/2021 (il cosiddetto \u201cDecreto Fiscale\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>La Legge ha anche apportato&nbsp;<strong>modifiche al D.Lgs. 81\/08<\/strong>&nbsp;che sono immediatamente&nbsp;<strong>entrate in vigore il 21\/12\/2021<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Articoli interessati dalle modifiche:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>art. 7, sui \u201cComitati regionali di coordinamento\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>art. 8, sul \u201cSistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>art. 13, sulla \u201cVigilanza\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la<\/strong><br><strong>tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>art. 18, sugli \u201cObblighi del Datore di Lavoro e del dirigente\u201d;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>art. 19, sugli \u201cObblighi del Preposto\u201d;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>art. 37, sulla \u201cFormazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti\u201d;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>art. 51, sugli \u201cOrganismi paritetici\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>art. 52, sul \u201cSostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza<br>territoriali e alla pariteticit\u00e0\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>art. 55, sulle \u201cSanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>art. 56, sulle \u201cSanzioni per il Preposto\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>art. 79, sui \u201cCriteri per l\u2019individuazione e l\u2019uso\u201d dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);<\/li>\n\n\n\n<li>art. 99, sulla \u201cNotifica preliminare\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Vediamo di seguito di approfondire le principali modifiche.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO<\/h2>\n\n\n\n<p>Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008, introdotte agli artt. 13, 14 e l\u2019allegato I del D. Lgs. 81\/2008,<br>vi sono le seguenti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>vengono attribuiti all\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri gi\u00e0 previsti per le<br>Aziende Sanitarie Locali (ASL);<\/li>\n\n\n\n<li>\u00e8 stata rielaborata la disciplina di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, totale o parziale, da parte degli<br>organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di<br>igiene e sicurezza del lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In particolare, l\u2019art. 14 comma 1 ora riporta la seguente disposizione:<br><em>[\u2026]&nbsp;<strong>l\u2019Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione<\/strong>, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell\u2019accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonch\u00e9, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all\u2019Allegato I. Il provvedimento di sospensione \u00e8 adottato in relazione alla parte dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell\u2019Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l\u2019Ispettorato nazionale del lavoro pu\u00f2 imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. [\u2026]<\/em><br>Come si legge, l\u2019art. 14 si riferisce all\u2019Allegato I per individuare i casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro che fanno scattare la sospensione. Vediamo di seguito quali sono questi casi\u2026.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81\/08?<\/h2>\n\n\n\n<p>I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>all\u2019atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;<\/li>\n\n\n\n<li>vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell\u2019allegato I del D.Lgs. 81\/08, quali:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.imtechsrl.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/tabella-circ-01-2022.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6313\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81\/08, non prevede pi\u00f9 la necessit\u00e0 di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell\u2019attivit\u00e0, ma sar\u00e0 sufficiente infatti che queste siano accertate dall\u2019organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO<\/h2>\n\n\n\n<p>Le modifiche introdotte all\u2019art. 18 (<em>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente<\/em>) prevedono l\u2019obbligatoria individuazione del Preposto. La Legge non d\u00e0 indicazione sulle modalit\u00e0 con cui attribuire l\u2019incarico al Preposto, ma si ritiene che ci\u00f2 debba avvenire mediante atto formale per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne siano a conoscenza.<br>Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l\u2019obbligo, nello svolgimento delle attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 26 del D.Lgs. 81\/08, di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell\u2019appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. ATTIVIT\u00c0 FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato modificato anche l\u2019art. 37 del D.Lgs. 81\/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verr\u00e0 emanato un&nbsp;<strong>nuovo Accordo Stato Regioni<\/strong>&nbsp;in materia di formazione, in cui verranno:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>individuate le durate, contenuti minimi e modalit\u00e0 della&nbsp;<em><strong>formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro<\/strong><\/em>;<\/li>\n\n\n\n<li>individuate le&nbsp;<em><strong>modalit\u00e0 di verifica finale di apprendimento<\/strong><\/em>&nbsp;<em>obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le&nbsp;<strong>modalit\u00e0 delle verifiche dell\u2019efficacia<\/strong>&nbsp;durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ci preme sottolineare come la&nbsp;<strong>formazione obbligatoria del Datore di Lavoro<\/strong>&nbsp;costituisca l\u2019elemento pi\u00f9 rilevante ed innovativo introdotto dalla Legge in oggetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Con le modifiche apportate all\u2019art. 37 del D.Lgs. 81\/08 viene inoltre indicato che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>l\u2019addestramento<\/strong>&nbsp;consiste nello svolgimento di prova pratica, per l\u2019uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all\u2019applicazione delle procedure di lavoro;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019avvenuto addestramento dovr\u00e0 essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato;<\/li>\n\n\n\n<li>la&nbsp;<strong>formazione<\/strong>&nbsp;per i&nbsp;<strong>Preposti<\/strong>, nonch\u00e9&nbsp;<strong>l\u2019aggiornamento<\/strong>&nbsp;abbia&nbsp;<strong>cadenza biennale<\/strong>&nbsp;e che questa possa essere&nbsp;<strong>erogata<\/strong>&nbsp;<strong>esclusivamente con modalit\u00e0 in presenza<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novit\u00e0 introdotte restano sospese in attesa dell\u2019emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come gi\u00e0 detto, dovr\u00e0 entrare in vigore entro il 30\/6\/2022.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. MODIFICHE AL RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA<\/h2>\n\n\n\n<p>Una ulteriore modifica riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza. Ora nel D.Lgs. 81\/08 viene indicato esplicitamente che&nbsp;<em>\u201c\u2026il Preposto non pu\u00f2 subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit\u00e0\u201d<\/em>. \u00c8 stato inoltre previsto che&nbsp;<em>\u201cI contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire&nbsp;<strong>l\u2019emolumento<\/strong>&nbsp;spettante al preposto per lo svolgimento delle attivit\u00e0\u201d<\/em>&nbsp;previste dall\u2019art.19.<br>Inoltre viene modificato l\u2019art. 19 del D. Lgs. 81\/08 sugli \u201cObblighi del Preposto\u201d, prevedendo che il&nbsp;<strong>Preposto debba interrompere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa<\/strong>&nbsp;quando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l\u2019utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);<\/li>\n\n\n\n<li>Il Preposto individua carenze o non conformit\u00e0 che possono dar luogo a situazioni di pericolo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>fonte: <a href=\"https:\/\/www.imtechsrl.com\/entrata-in-vigore-della-legge-215-2021-e-modifiche-al-d-lgs-81-08\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.imtechsrl.com\/entrata-in-vigore-della-legge-215-2021-e-modifiche-al-d-lgs-81-08\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anni \u201930 Richiamo del codice civile e penale &nbsp;Anni \u201940 Richiami generici nella Costituzione Repubblicana &nbsp;Anni \u201950 Serie di D.P.R. che definirono: DPR 27 APRILE 1955 n. 547 \u2013&nbsp;Norme per la prevenzione degli infortuni&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":109,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,5],"tags":[],"class_list":["post-129","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-letture","category-norme"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=129"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/129\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":165,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/129\/revisions\/165"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/109"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}