{"id":127,"date":"2014-05-02T20:27:00","date_gmt":"2014-05-02T18:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mytools.synology.me:500\/claudiov\/?p=127"},"modified":"2026-01-21T03:28:19","modified_gmt":"2026-01-21T02:28:19","slug":"manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/?p=127","title":{"rendered":"Manutenzione nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>La parola \u201cmanutenzione\u201d compare per ben 36 volte all\u2019interno del Decreto, vediamo dove e perch\u00e9:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p>Titolo I<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PRINCIPI COMUNI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sistema istituzionale<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_1\"><em><u>Art. 13 \u2013 Vigilanza<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione I<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_2\"><em><u>Art. 15. \u2013&nbsp;Misure generali di tutela<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_3\"><em><u>Art. 18. \u2013&nbsp;Obblighi del datore di lavoro e del dirigente<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione VI<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>GESTIONE DELLE EMERGENZE<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_4\"><em><u>Art. 46. \u2013&nbsp;Prevenzione incendi<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sezione VIII<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Capo IV<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni penali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione I<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>SANZIONI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_5\"><em><u>Art. 55. \u2013 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><em>Titolo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>LUOGHI DI LAVORO<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni generali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_6\"><em><u>Art. 64. \u2013 Obblighi del datore di lavoro<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><em>Titolo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Uso delle attrezzature di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_7\"><em><u>Art. 69. \u2013 Definizioni<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_8\"><em><u>Art. 71. \u2013 Obblighi del datore di lavoro<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_9\"><em><u>Art. 72 \u2013 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Uso dei dispositivi di protezione individuale<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_10\"><em><u>Art. 77. \u2013 Obblighi del datore di lavoro<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Impianti e apparecchiature elettriche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_11\"><em><u>Art. 80. \u2013 Obblighi del datore di lavoro<\/u><\/em><\/a><\/em><em>&nbsp;<\/em><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_12\"><em><u>Art. 81. \u2013 Requisiti di sicurezza<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><em>Titolo IV<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_13\"><em><u>Art. 91. \u2013&nbsp;Obblighi del coordinatore per la progettazione<\/u><\/em><\/a><\/em><em>&nbsp;<\/em><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_14\"><em><u>Art. 95 \u2013&nbsp;Misure Generali di tutela<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_15\"><em><u>Art. 105. \u2013&nbsp;Attivit\u00e0 soggette<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_16\"><em><u>Art.116. \u2013 Obblighi&nbsp;dei datori di lavoro concernenti l\u2019impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_17\"><em><u>Art. 128. \u2013&nbsp;Sottoponti<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione V<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ponteggi fissi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_18\"><em><u>Art. 137. \u2013 Manutenzione e revisione<\/u><\/em><\/a><\/em><em>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><em>Titolo VIII<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>AGENTI FISICI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_19\"><em><u>Art. 192. \u2013 Misure di prevenzione e protezione<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_20\"><em><u>Art. 203. \u2013 Misure di prevenzione e protezione<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo IV<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_21\"><em><u>Art. 210. Misure di prevenzione e protezione<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo V<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_22\"><em><u>Art. 217. \u2013&nbsp;Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><em>Titolo IX<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>SOSTANZE PERICOLOSE<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione da agenti chimici<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_23\"><em><u>Art. 223. \u2013 &nbsp;Valutazione dei rischi<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_24\"><em><u>Art. 224. \u2013&nbsp;Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_25\"><\/a><\/em><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_25\"><em><u>Art. 228. \u2013 Divieti<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione da agenti cancerogeni e mutageni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_26\"><em>Art. 241. Operazioni lavorative particolari<\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione dai rischi connessi all\u2019esposizione all\u2019amianto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni generali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_27\"><em><u>Art. 246. \u2013&nbsp;Campo di applicazione<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_28\"><em><u>Art. 248. \u2013&nbsp;Individuazione della presenza di amianto<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Protezione dai rischi connessi all\u2019esposizione all\u2019amianto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sezione I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni generali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_29\"><em><u>Art. 249. \u2013 Valutazione del rischio<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_30\"><em><u>Art. 251. \u2013&nbsp;Misure di prevenzione e protezione<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#mtz_31\"><em><u>Art. 259. \u2013 Sorveglianza sanitaria<\/u><\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p>Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u201cAttuazione dell\u2019articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p>pubblicato nella&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 101 del 30 aprile 2008 \u2013 Supplemento Ordinario n. 108<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l\u2019igiene del lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80\/1107\/CEE, n. 82\/605\/CEE, n. 83\/477\/CEE, n. 86\/188\/CEE e n. 88\/642\/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell\u2019articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89\/391\/CEE, 89\/654\/CEE, 89\/655\/CEE, 89\/656\/CEE, 90\/269\/CEE, 90\/270\/CEE, 90\/394\/CEE, 90\/679\/CEE, 93\/88\/CEE, 95\/63\/CE, 97\/42\/CE, 98\/24\/CE, 99\/38\/CE, 99\/92\/CE, 2001\/45\/CE, 2003\/10\/CE, 2003\/18\/CE e 2004\/40\/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92\/58\/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e\/o di salute sul luogo di lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92\/57\/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita\u2019 amministrativa delle persone giuridiche, delle societa\u2019 e delle associazioni anche prive di personalita\u2019 giuridica, a norma dell\u2019articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la direttiva 2004\/40\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all\u2019esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002\/44\/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all\u2019esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la direttiva 2006\/25\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all\u2019esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l\u2019adempimento di obblighi derivanti dall\u2019appartenenza dell\u2019Italia alle Comunita\u2019 europee;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004\/40\/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all\u2019esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;<\/p>\n\n\n\n<p>Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;<\/p>\n\n\n\n<p>Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;<\/p>\n\n\n\n<p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1\u00b0 aprile 2008;<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell\u2019interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta\u2019 sociale, dell\u2019universita\u2019 e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell\u2019economia e delle finanze;<\/p>\n\n\n\n<p>Emana il seguente decreto legislativo:<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo I<\/p>\n\n\n\n<p>PRINCIPI COMUNI<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni generali<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 1.&nbsp;<em>Finalit\u00e0<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell\u2019articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalit\u00e0 di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche\u2019 in conformit\u00e0 all\u2019articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l\u2019uniformit\u00e0 della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di et\u00e0 e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In relazione a quanto disposto dall\u2019articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall\u2019articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell\u2019esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest\u2019ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell\u2019articolo 117, terzo comma , della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 2.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;\u00ablavoratore\u00bb: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un\u2019attivit\u00e0 lavorativa nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un\u2019arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos\u00ec definito e\u2019 equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ\u00e0, anche di fatto, che presta la sua attivit\u00e0 per conto delle societ\u00e0 e dell\u2019ente stesso; l\u2019associato in partecipazione di cui all\u2019articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all\u2019articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l\u2019allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l\u2019allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1\u00b0 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1\u00b0 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;&nbsp;<em>b)&nbsp;<\/em>\u00abdatore di lavoro\u00bb: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l\u2019assetto dell\u2019organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit\u00e0, ha la responsabilit\u00e0 dell\u2019organizzazione stessa o dell\u2019unit\u00e0 produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest\u2019ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall\u2019organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell\u2019ubicazione e dell\u2019ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l\u2019attivit\u00e0, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l\u2019organo di vertice medesimo;&nbsp;<em>c)&nbsp;<\/em>\u00abazienda\u00bb: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;\u00abdirigente\u00bb: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell\u2019incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l\u2019attivit\u00e0 lavorativa e vigilando su di essa;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;\u00abpreposto\u00bb: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell\u2019incarico conferitogli, sovrintende alla attivit\u00e0 lavorativa e garantisce l\u2019attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;\u00abresponsabile del servizio di prevenzione e protezione\u00bb: persona in possesso delle capacit\u00e0 e dei requisiti professionali di cui all\u2019articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>g)<\/em>&nbsp;\u00abaddetto al servizio di prevenzione e protezione\u00bb: persona in possesso delle capacit\u00e0 e dei requisiti professionali di cui all\u2019articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera&nbsp;<em>l)<\/em>;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;\u00abmedico competente\u00bb: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all\u2019articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all\u2019articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e\u2019 nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;\u00abrappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u00bb: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;\u00abservizio di prevenzione e protezione dai rischi\u00bb: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all\u2019azienda finalizzati all\u2019attivit\u00e0 di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>m)<\/em>&nbsp;\u00absorveglianza sanitaria\u00bb: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all\u2019ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa;&nbsp;<em>n)<\/em>&nbsp;\u00abprevenzione\u00bb: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell\u2019integrit\u00e0 dell\u2019ambiente esterno;&nbsp;<em>o)<\/em>&nbsp;\u00absalute\u00bb: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un\u2019assenza di malattia o d\u2019infermit\u00e0;&nbsp;<em>p)<\/em>&nbsp;\u00absistema di promozione della salute e sicurezza\u00bb: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;&nbsp;<em>q)<\/em>&nbsp;\u00abvalutazione dei rischi\u00bb: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione in cui essi prestano la propria attivit\u00e0, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;&nbsp;<em>r)<\/em>&nbsp;\u00abpericolo\u00bb: propriet\u00e0 o qualit\u00e0 intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;&nbsp;<em>s)<\/em>&nbsp;\u00abrischio\u00bb: probabilit\u00e0 di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;&nbsp;<em>t)<\/em>&nbsp;\u00abunit\u00e0 produttiva\u00bb: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all\u2019erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;&nbsp;<em>u)<\/em>&nbsp;\u00abnorma tecnica\u00bb: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un\u2019organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>v)<\/em>&nbsp;\u00abbuone prassi\u00bb: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall\u2019Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall\u2019Istituto nazionale per l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all\u2019articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all\u2019articolo 6, previa istruttoria tecnica dell\u2019ISPESL, che provvede a assicurarne la pi\u00f9 ampia diffusione;&nbsp;<em>z)<\/em>&nbsp;\u00ablinee guida\u00bb: atti di indirizzo e coordinamento per l\u2019applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall\u2019ISPESL e dall\u2019INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>aa)<\/em>&nbsp;\u00abformazione\u00bb: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;&nbsp;<em>bb)<\/em>&nbsp;\u00abinformazione\u00bb: complesso delle attivit\u00e0 dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;&nbsp;<em>cc)<\/em>&nbsp;\u00abaddestramento\u00bb: complesso delle attivit\u00e0 dirette a fare apprendere ai lavoratori l\u2019uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;&nbsp;<em>dd)<\/em>&nbsp;\u00abmodello di organizzazione e di gestione\u00bb: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l\u2019attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;&nbsp;<em>ee)<\/em>&nbsp;\u00aborganismi paritetici\u00bb: organismi costituiti a iniziativa di una o pi\u00f9 associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivit\u00e0 formative e l\u2019elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l\u2019assistenza alle imprese finalizzata all\u2019attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivit\u00e0 o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;&nbsp;<em>ff)<\/em>&nbsp;\u00abresponsabilit\u00e0 sociale delle imprese\u00bb: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivit\u00e0 commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 3.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivit\u00e0, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche\u2019 nell\u2019ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalit\u00e0 istituzionali alle attivit\u00e0 degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universit\u00e0, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell\u2019alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1\u00b0 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarit\u00e0 organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale nonche\u2019, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l\u2019Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivit\u00e0 lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l\u2019armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche\u2019 le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche\u2019 ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nell\u2019ipotesi di prestatori di lavoro nell\u2019ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell\u2019articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell\u2019utilizzatore.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nell\u2019ipotesi di distacco del lavoratore di cui all\u2019articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l\u2019obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorit\u00e0 nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall\u2019amministrazione, organo o autorit\u00e0 ospitante.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all\u2019articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell\u2019articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l\u2019insegnamento privato supplementare e l\u2019assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell\u2019ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.<\/p>\n\n\n\n<p>10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all\u2019accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall\u2019ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell\u2019ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorit\u00e0 competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza pu\u00f2 chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l\u2019adozione di misure dirette a prevenire l\u2019isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all\u2019azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell\u2019azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all\u2019articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.<\/p>\n\n\n\n<p>12. Nei confronti dei componenti dell\u2019impresa familiare di cui all\u2019articolo 230-<em>bis<\/em>&nbsp;del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all\u2019articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societ\u00e0 semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 21.<\/p>\n\n\n\n<p>13. In considerazione della specificit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all\u2019informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente pi\u00f9 rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalit\u00e0 di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 4.&nbsp;<em>Computo dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:&nbsp;<em>a)&nbsp;<\/em>i collaboratori familiari di cui all\u2019articolo 230-<em>bis<\/em>&nbsp;del codice civile;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all\u2019articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;&nbsp;<em>c)&nbsp;<\/em>gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;&nbsp;<em>d)&nbsp;<\/em>i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell\u2019articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche\u2019 prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell\u2019articolo 74 del medesimo decreto.&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivit\u00e0 non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>g)<\/em>&nbsp;i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>h)<\/em>&nbsp;i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1\u00b0 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;i lavoratori autonomi di cui all\u2019articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera&nbsp;<em>l)<\/em>;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;i collaboratori coordinati e continuativi di cui all\u2019articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche\u2019 i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivit\u00e0 non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell\u2019arco di un semestre.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonche\u2019 di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall\u2019orario di lavoro effettuato.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il numero dei lavoratori impiegati per l\u2019intensificazione dell\u2019attivit\u00e0 in determinati periodi dell\u2019anno nel settore agricolo e nell\u2019ambito di attivit\u00e0 diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sistema istituzionale<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 5.&nbsp;<em>Comitato per l\u2019indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit\u00e0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l\u2019indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit\u00e0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e\u2019 presieduto dal Ministro della salute ed e\u2019 composto da:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;due rappresentanti del Ministero della salute;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero dell\u2019interno;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell\u2019INAIL, uno dell\u2019ISPESL e uno dell\u2019Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la pi\u00f9 completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;individuare obiettivi e programmi dell\u2019azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell\u2019azione di vigilanza, i piani di attivit\u00e0 e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l\u2019uniformit\u00e0 dell\u2019applicazione della normativa vigente;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;individuare le priorit\u00e0 della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>b)<\/em>,&nbsp;<em>e)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>f)<\/em>, le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull\u2019attuazione delle azioni intraprese e\u2019 effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Le modalit\u00e0 di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit\u00e0 di missione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 6.&nbsp;<em>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e\u2019 istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e\u2019 composta da:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero della salute;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero dell\u2019interno;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero della difesa;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero dei trasporti;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>h)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>i)<\/em>&nbsp;un rappresentante del Ministero della solidariet\u00e0 sociale;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri \u2013 Dipartimento della funzione pubblica;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;&nbsp;<em>n)<\/em>&nbsp;dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>o)<\/em>&nbsp;dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell\u2019artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Per ciascun componente pu\u00f2 essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altres\u00ec partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell\u2019istruzione per le problematiche di cui all\u2019articolo 11, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>3. All\u2019inizio di ogni mandato la Commissione pu\u00f2 istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pu\u00f2 richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.<\/p>\n\n\n\n<p>5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Le modalit\u00e0 di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit\u00e0 di missione.<\/p>\n\n\n\n<p>8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all\u2019articolo 5;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;definire le attivit\u00e0 di promozione e le azioni di prevenzione di cui all\u2019articolo 11;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all\u2019articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell\u2019interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all\u2019articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e\u2019 disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificit\u00e0 dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilit\u00e0 sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;valutare le problematiche connesse all\u2019attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>l)<\/em>&nbsp;promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all\u2019articolo 30.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 7.&nbsp;<em>Comitati regionali di coordinamento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche\u2019 uniformit\u00e0 degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all\u2019articolo 5 e con la Commissione di cui all\u2019articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 31 del 6 febbraio 2008.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 8.&nbsp;<em>Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. E\u2019 istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l\u2019efficacia della attivit\u00e0 di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivit\u00e0 di vigilanza, attraverso l\u2019utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l\u2019integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e\u2019 costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell\u2019interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall\u2019INAIL, dall\u2019IPSEMA e dall\u2019ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell\u2019economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e\u2019 titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell\u2019entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche\u2019 le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cos\u00ec come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalit\u00e0 con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivit\u00e0 operative e addestrative. Per tale finalit\u00e0 e\u2019 acquisita l\u2019intesa dei Ministri della difesa, dell\u2019interno e dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;del comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p>6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;il quadro produttivo ed occupazionale;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;il quadro dei rischi;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.<\/p>\n\n\n\n<p>7. La diffusione delle informazioni specifiche e\u2019 finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivit\u00e0 dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Le attivit\u00e0 di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 9.&nbsp;<em>Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. L\u2019ISPESL, l\u2019INAIL e l\u2019IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivit\u00e0, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>2. L\u2019ISPESL, l\u2019INAIL e l\u2019IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementariet\u00e0, le seguenti attivit\u00e0:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivit\u00e0;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>p)<\/em>, per verificare l\u2019adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei pi\u00f9 adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosit\u00e0 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all\u2019individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalit\u00e0 prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformit\u00e0 ai criteri e alle modalit\u00e0 elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all\u2019articolo 32;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell\u2019alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>g)<\/em>&nbsp;partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l\u2019indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit\u00e0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all\u2019articolo 5;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all\u2019articolo 6;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>i)<\/em>&nbsp;elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>v)<\/em>;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;predisposizione delle linee guida di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>z)<\/em>;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>m)<\/em>&nbsp;contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall\u2019articolo 8.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019attivit\u00e0 di consulenza di cui alla lettera&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;del comma 2, non pu\u00f2 essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivit\u00e0 di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivit\u00e0 non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell\u2019incarico, esercitare attivit\u00e0 di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza non vi e\u2019 l\u2019obbligo di denuncia di cui all\u2019articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorit\u00e0 competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza non esclude o limita la possibilit\u00e0 per l\u2019ente di svolgere l\u2019attivit\u00e0 di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell\u2019ISPESL, e\u2019 disciplinato lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza sono devoluti in ragione della met\u00e0 all\u2019ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all\u2019articolo 52, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>4. L\u2019INAIL fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall\u2019articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall\u2019articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche\u2019 da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalit\u00e0 di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell\u2019assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un\u2019assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell\u2019evento;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l\u2019ISPESL;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1\u00b0 gennaio 2007.<\/p>\n\n\n\n<p>5. L\u2019Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro \u2013 ISPESL e\u2019 ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. LISPESL e\u2019 organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell\u2019ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>6. L\u2019ISPESL, nell\u2019ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitariet\u00e0 della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attivit\u00e0:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;interviene nelle materie di competenza dell\u2019Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell\u2019ambito dei controlli che richiedono un\u2019elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e\u2019 organo tecnico-scientifico delle Autorit\u00e0 nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformit\u00e0 ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;svolge attivit\u00e0 di organismo notificato per attestazioni di conformit\u00e0 relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;e\u2019 titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>g)<\/em>&nbsp;fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per l\u2019elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>i)<\/em>&nbsp;svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>l)<\/em>&nbsp;effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivit\u00e0 di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>m)<\/em>&nbsp;partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruit\u00e0 della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>n)<\/em>&nbsp;assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l\u2019accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>o)<\/em>&nbsp;diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>v)<\/em>;&nbsp;<em>p)<\/em>&nbsp;coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualit\u00e0 di focal point italiano nel network informativo dell\u2019Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;&nbsp;<em>q)<\/em>&nbsp;supporta l\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>7. L\u2019IPSEMA svolge, con la finalit\u00e0 di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell\u2019assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un\u2019assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell\u2019evento;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l\u2019ISPESL;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;finanzia, nell\u2019ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l\u2019INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all\u2019articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1\u00b0 gennaio 2007.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 10.&nbsp;<em>Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell\u2019interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l\u2019Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l\u2019Istituto nazionale per l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l\u2019Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attivit\u00e0 di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 11.&nbsp;<em>Attivit\u00e0 promozionali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito della Commissione consultiva di cui all\u2019articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all\u2019articolo 5, le attivit\u00e0 promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l\u2019accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicit\u00e0 delle procedure;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all\u2019articolo 52, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;finanziamento delle attivit\u00e0 degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all\u2019inserimento in ogni attivit\u00e0 scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell\u2019alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all\u2019articolo 1, comma 7-<em>bis<\/em>, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall\u2019articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell\u2019economia e delle finanze, dell\u2019istruzione e dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attivit\u00e0 di cui alle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;del comma 1 e dell\u2019articolo 52, comma 2, lettera&nbsp;<em>d)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalit\u00e0 operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altres\u00ec concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e\u2019 facolt\u00e0 degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivit\u00e0 scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell\u2019alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e volti alle medesime finalit\u00e0. Tale attivit\u00e0 e\u2019 svolta nell\u2019ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nell\u2019ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l\u2019INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilit\u00e0 sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorit\u00e0 per l\u2019accesso al finanziamento l\u2019adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>v)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nell\u2019ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attivit\u00e0 specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall\u2019entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all\u2019articolo 1, comma 7-<em>bis<\/em>, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall\u2019articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorit\u00e0, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 12.&nbsp;<em>Interpello<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche\u2019, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull\u2019applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e\u2019 istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione e\u2019 integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit\u00e0 di missione.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 13.&nbsp;<em>Vigilanza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La vigilanza sull\u2019applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e\u2019 svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche\u2019 per il settore minerario, fino all\u2019effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalit\u00e0 del presente articolo, nell\u2019ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale pu\u00f2 esercitare l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza sull\u2019applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attivit\u00e0, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell\u2019Azienda sanitaria locale competente per territorio:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;attivit\u00e0 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e pi\u00f9 in particolare lavori di costruzione,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l\u2019impiego di esplosivi;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;ulteriori attivit\u00e0 lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all\u2019articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivit\u00e0 di vigilanza sull\u2019applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell\u2019Azienda sanitaria locale competente per territorio.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull\u2019applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorit\u00e0 marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanit\u00e0 aerea e marittima, alle autorit\u00e0 portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche\u2019 ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altres\u00ec per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalit\u00e0 di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L\u2019Amministrazione della giustizia pu\u00f2 avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche\u2019 dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La vigilanza di cui al presente articolo e\u2019 esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivit\u00e0 di vigilanza, non pu\u00f2 prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit\u00e0 di consulenza.<\/p>\n\n\n\n<p>6. L\u2019importo delle somme che l\u2019ASL, in qualit\u00e0 di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell\u2019articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l\u2019apposito capitolo regionale per finanziare l\u2019attivit\u00e0 di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.<\/p>\n\n\n\n<p>7. E\u2019 fatto salvo quanto previsto dall\u2019articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 14.&nbsp;<em>Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche\u2019 di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori di cui all\u2019articolo 92, comma 1, lettera&nbsp;<em>e)<\/em>, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale qualora riscontrino l\u2019impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravit\u00e0 di esposizione al rischio di infortunio, nonche\u2019 in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l\u2019adozione del provvedimento di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale sono quelle individuate nell\u2019allegato I. L\u2019adozione del provvedimento di sospensione e\u2019 comunicata all\u2019Autorit\u00e0 per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all\u2019articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell\u2019emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche\u2019 per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell\u2019ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all\u2019accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il provvedimento di sospensione pu\u00f2 essere revocato da parte dell\u2019organo di vigilanza che lo ha adottato.<\/p>\n\n\n\n<p>4. E\u2019 condizione per la revoca del provvedimento da parte dell\u2019organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;l\u2019accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p>5. E\u2019 condizione per la revoca del provvedimento da parte dell\u2019organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:<\/p>\n\n\n\n<p><em>a)<\/em>&nbsp;l\u2019accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p>6. E\u2019 comunque fatta salva l\u2019applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p>7. L\u2019importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, integra la dotazione del Fondo per l\u2019occupazione di cui all\u2019articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e\u2019 destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all\u2019articolo 1, comma 1156, lettera&nbsp;<em>g)<\/em>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<\/p>\n\n\n\n<p>8. L\u2019importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, integra l\u2019apposito capitolo regionale per finanziare l\u2019attivit\u00e0 di prevenzione nei luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e\u2019 ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.<\/p>\n\n\n\n<p>10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e\u2019 punito con l\u2019arresto fino a sei mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione I<\/p>\n\n\n\n<p>MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 15.&nbsp;<em>Misure generali di tutela<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell\u2019azienda nonche\u2019 l\u2019influenza dei fattori dell\u2019ambiente e dell\u2019organizzazione del lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;l\u2019eliminazione dei rischi e, ove ci\u00f2 non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;il rispetto dei principi ergonomici nell\u2019organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;la riduzione dei rischi alla fonte;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;la sostituzione di ci\u00f2 che e\u2019 pericoloso con ci\u00f2 che non lo e\u2019, o e\u2019 meno pericoloso;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>h)<\/em>&nbsp;l\u2019utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;la priorit\u00e0 delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;il controllo sanitario dei lavoratori;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;l\u2019allontanamento del lavoratore dall\u2019esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l\u2019adibizione, ove possibile, ad altra mansione;&nbsp;<em>n)<\/em>&nbsp;l\u2019informazione e formazione adeguate per i lavoratori;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>o)<\/em>&nbsp;l\u2019informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>p)<\/em>&nbsp;l\u2019informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;&nbsp;<em>q)<\/em>&nbsp;l\u2019istruzioni adeguate ai lavoratori;&nbsp;<em>r)<\/em>&nbsp;la partecipazione e consultazione dei lavoratori;&nbsp;<em>s)<\/em>&nbsp;la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;&nbsp;<em>t)<\/em>&nbsp;la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l\u2019adozione di codici di condotta e di buone prassi;&nbsp;<em>u)<\/em>&nbsp;le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;&nbsp;<em>v)<\/em>&nbsp;l\u2019uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;&nbsp;<em>z)<\/em>&nbsp;la regolare&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione&nbsp;<\/u><\/a>di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit\u00e0 alla indicazione dei fabbricanti.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le misure relative alla sicurezza, all\u2019igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 16.&nbsp;<em>Delega di funzioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e\u2019 ammessa con i seguenti limiti e condizioni:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;che essa risulti da atto scritto recante data certa;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalit\u00e0 ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;che essa attribuisca al delegato l\u2019autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La delega di funzioni non esclude l\u2019obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all\u2019articolo 30, comma 4.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 17.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro non delegabili<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro non pu\u00f2 delegare le seguenti attivit\u00e0:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall\u2019articolo 28;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 18.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit\u00e0 secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;nominare il medico competente per l\u2019effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;designare preventivamente i lavoratori incaricati dell\u2019attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell\u2019emergenza;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;nell\u2019affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacit\u00e0 e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;prendere le misure appropriate affinche\u2019 soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;richiedere l\u2019osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche\u2019 delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;richiedere al medico competente l\u2019osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche\u2019 i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;informare il pi\u00f9 presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit\u00e0 in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>n)<\/em>&nbsp;consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l\u2019applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;&nbsp;<em>o)<\/em>&nbsp;consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l\u2019espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, nonche\u2019 consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera&nbsp;<em>r)<\/em>;&nbsp;<em>p)<\/em>&nbsp;elaborare il documento di cui all\u2019articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l\u2019espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;&nbsp;<em>q)<\/em>&nbsp;prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l\u2019ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;&nbsp;<em>r)<\/em>&nbsp;comunicare all\u2019INAIL, o all\u2019IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un\u2019assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell\u2019evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un\u2019assenza dal lavoro superiore a tre giorni;&nbsp;<em>s)<\/em>&nbsp;consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 50;&nbsp;<em>t)<\/em>&nbsp;adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell\u2019evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche\u2019 per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all\u2019articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell\u2019attivit\u00e0, alle dimensioni dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva, e al numero delle persone presenti;&nbsp;<em>u)<\/em>&nbsp;nell\u2019ambito dello svolgimento di attivit\u00e0 in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit\u00e0 del lavoratore e l\u2019indicazione del datore di lavoro;&nbsp;<em>v)<\/em>&nbsp;nelle unit\u00e0 produttive con pi\u00f9 di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all\u2019articolo 35;&nbsp;<em>z)<\/em>&nbsp;aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>aa)<\/em>&nbsp;comunicare annualmente all\u2019INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;&nbsp;<em>bb)<\/em>&nbsp;vigilare affinche\u2019 i lavoratori per i quali vige l\u2019obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;la natura dei rischi;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;l\u2019organizzazione del lavoro, la programmazione e l\u2019attuazione delle misure preventive e protettive;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;i dati di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>r)<\/em>, e quelli relativi alle malattie professionali;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell\u2019amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all\u2019amministrazione competente o al soggetto che ne ha l\u2019obbligo giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 19.&nbsp;<em>Obblighi del preposto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. In riferimento alle attivit\u00e0 indicate all\u2019articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche\u2019 delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;verificare affinche\u2019 soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;richiedere l\u2019osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche\u2019 i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;informare il pi\u00f9 presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit\u00e0 in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall\u2019articolo 37.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 20.&nbsp;<em>Obblighi dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I lavoratori devono in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all\u2019adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche\u2019 i dispositivi di sicurezza;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>d)<\/em>, nonche\u2019 qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell\u2019ambito delle proprie competenze e possibilit e fatto salvo l\u2019obbligo di cui alla lettera&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I lavoratori di aziende che svolgono attivit\u00e0 in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit\u00e0 del lavoratore e l\u2019indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit\u00e0 nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 21.&nbsp;<em>Disposizioni relative ai componenti dell\u2019impresa familiare di cui all\u2019articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I componenti dell\u2019impresa familiare di cui all\u2019articolo 230-<em>bis<\/em>&nbsp;del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell\u2019articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all\u2019articolo 2083 del codice civile e i soci delle societ\u00e0 semplici operanti nel settore agricolo devono:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;utilizzare attrezzature di lavoro in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui al titolo III;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalit\u00e0, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivit\u00e0 in regime di appalto o subappalto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivit\u00e0 svolte e con oneri a proprio carico hanno facolt\u00e0 di:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all\u2019articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivit\u00e0 svolte, secondo le previsioni di cui all\u2019articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 22.&nbsp;<em>Obblighi dei progettisti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 23.&nbsp;<em>Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformit\u00e0, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 24.&nbsp;<em>Obblighi degli installatori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche\u2019 alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 25.&nbsp;<em>Obblighi del medico competente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il medico competente:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit\u00e0 psico-fisica dei lavoratori, all\u2019attivit\u00e0 di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalit\u00e0 organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di \u00abpromozione della salute\u00bb, secondo i principi della responsabilit\u00e0 sociale;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all\u2019articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi\u00f9 avanzati;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;istituisce, anche tramite l\u2019accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera&nbsp;<em>f)<\/em>, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilit\u00e0, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unit\u00e0 produttive con pi\u00f9 di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell\u2019incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessit\u00e0 di conservazione;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;invia all\u2019ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato pu\u00f2 chiedere copia delle predette cartelle all\u2019ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessit\u00e0 di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivit\u00e0 che comporta l\u2019esposizione a tali agenti. Fornisce altres\u00ec, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all\u2019articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all\u2019articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>l)<\/em>&nbsp;visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all\u2019anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicit\u00e0 diversa dall\u2019annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;partecipa alla programmazione del controllo dell\u2019esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivit\u00e0 ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;&nbsp;<em>n)<\/em>&nbsp;comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all\u2019articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 26.&nbsp;<em>Obblighi connessi ai contratti d\u2019appalto o d\u2019opera o di somministrazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all\u2019impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all\u2019interno della propria azienda, o di una singola unit\u00e0 produttiva della stessa, nonche\u2019 nell\u2019ambito dell\u2019intero ciclo produttivo dell\u2019azienda medesima:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;verifica, con le modalit\u00e0 previste dal decreto di cui all\u2019articolo 6, comma 8, lettera&nbsp;<em>g)<\/em>, l\u2019idoneit\u00e0 tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d\u2019opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e\u2019 eseguita attraverso le seguenti modalit\u00e0:&nbsp;<em>1)<\/em>&nbsp;acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;&nbsp;<em>2)<\/em>&nbsp;acquisizione dell\u2019autocertificazione dell\u2019impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneit\u00e0 tecnico professionale, ai sensi dell\u2019articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell\u2019ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nell\u2019ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;cooperano all\u2019attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull\u2019attivit\u00e0 lavorativa oggetto dell\u2019appalto;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell\u2019esecuzione dell\u2019opera complessiva.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci\u00f2 non e\u2019 possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e\u2019 allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilit\u00e0 solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l\u2019imprenditore committente risponde in solido con l\u2019appaltatore, nonche\u2019 con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall\u2019appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell\u2019Istituto nazionale per l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell\u2019Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell\u2019anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all\u2019entit\u00e0 e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e\u2019 determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e\u2019 determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi\u00f9 vicino a quello preso in considerazione.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall\u2019articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Nell\u2019ambito dello svolgimento di attivit\u00e0 in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall\u2019impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalit\u00e0 del lavoratore e l\u2019indicazione del datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 27.&nbsp;<em>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito della Commissione di cui all\u2019articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l\u2019accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione II<\/p>\n\n\n\n<p>VALUTAZIONE DEI RISCHI<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 28.&nbsp;<em>Oggetto della valutazione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La valutazione di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche\u2019 nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell\u2019accordo europeo dell\u20198 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche\u2019 quelli connessi alle differenze di genere, all\u2019et\u00e0, alla provenienza da altri Paesi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il documento di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;l\u2019individuazione delle procedure per l\u2019attuazione delle misure da realizzare, nonche\u2019 dei ruoli dell\u2019organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;l\u2019indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;l\u2019individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit\u00e0 professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres\u00ec rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 29.&nbsp;<em>Modalit\u00e0 di effettuazione della valutazione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera<em>&nbsp;<\/em><em>a)<\/em>, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all\u2019articolo 41.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le attivit\u00e0 di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalit\u00e0 di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell\u2019organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit\u00e0. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il documento di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, e quello di cui all\u2019articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l\u2019unit\u00e0 produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all\u2019articolo 6, comma 8, lettera&nbsp;<em>f)<\/em>. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all\u2019articolo 6, comma 8, lettera&nbsp;<em>f)<\/em>, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l\u2019effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 31, comma 6, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>,&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;nonche&nbsp;<em>g)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all\u2019articolo 6, comma 8, lettera&nbsp;<em>f)<\/em>. Nelle more dell\u2019elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivit\u00e0 svolte nelle seguenti aziende:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;aziende di cui all\u2019articolo 31, comma 6, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>,&nbsp;<em>d)<\/em>,&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>g)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;aziende in cui si svolgono attivit\u00e0 che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all\u2019esposizione ad amianto;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 30.&nbsp;<em>Modelli di organizzazione e di gestione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche, delle societ\u00e0 e delle associazioni anche prive di personalit\u00e0 giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l\u2019adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 di sorveglianza sanitaria;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 di informazione e formazione dei lavoratori;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;alle periodiche verifiche dell\u2019applicazione e dell\u2019efficacia delle procedure adottate.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell\u2019avvenuta effettuazione delle attivit\u00e0 di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell\u2019organizzazione e dal tipo di attivit\u00e0 svolta, un\u2019articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche\u2019 un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il modello organizzativo deve altres\u00ec prevedere un idoneo sistema di controllo sull\u2019attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneit\u00e0 delle misure adottate. Il riesame e l\u2019eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all\u2019igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell\u2019organizzazione e nell\u2019attivit\u00e0 in relazione al progresso scientifico e tecnologico.<\/p>\n\n\n\n<p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all\u2019articolo 6.<\/p>\n\n\n\n<p>6. L\u2019adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivit\u00e0 finanziabili ai sensi dell\u2019articolo 11.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione III<\/p>\n\n\n\n<p>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 31.&nbsp;<em>Servizio di prevenzione e protezione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Salvo quanto previsto dall\u2019articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all\u2019interno della azienda o della unit\u00e0 produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacit\u00e0 e i requisiti professionali di cui all\u2019articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell\u2019azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivit\u00e0 svolta nell\u2019espletamento del proprio incarico.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nell\u2019ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu\u00f2 avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l\u2019azione di prevenzione e protezione del servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il ricorso a persone o servizi esterni e\u2019 obbligatorio in assenza di dipendenti che, all\u2019interno dell\u2019azienda ovvero dell\u2019unit\u00e0 produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 32.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e\u2019 per questo esonerato dalla propria responsabilit\u00e0 in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>6. L\u2019istituzione del servizio di prevenzione e protezione all\u2019interno dell\u2019azienda, ovvero dell\u2019unit\u00e0 produttiva, e\u2019 comunque obbligatoria nei seguenti casi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;nelle aziende industriali di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all\u2019obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;nelle centrali termoelettriche;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Nei casi di aziende con pi\u00f9 unit\u00e0 produttive nonche\u2019 nei casi di gruppi di imprese, pu\u00f2 essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l\u2019istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 32.&nbsp;<em>Capacit\u00e0 e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le capacit\u00e0 ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit\u00e0 lavorative.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e\u2019 necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche\u2019 di un attestato di frequenza, con verifica dell\u2019apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit\u00e0 lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e\u2019 necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell\u2019apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all\u2019articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit\u00e0 tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall\u2019accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella&nbsp;<em>Gazzetta<\/em>&nbsp;<em>Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Possono altres\u00ec svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall\u2019accordo di cui al comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit\u00e0, dall\u2019ISPESL, dall\u2019INAIL, o dall\u2019IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall\u2019amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche\u2019 dai soggetti di cui al punto 4 dell\u2019accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalit\u00e0 ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla&nbsp;<em>Gazzetta<\/em>&nbsp;<em>Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell\u2019accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E\u2019 fatto salvo quanto previsto dall\u2019articolo 34.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit\u00e0 di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>i)<\/em>, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell\u2019alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il personale interno all\u2019unit\u00e0 scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;il personale interno ad una unit\u00e0 scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralit\u00e0 di istituti.<\/p>\n\n\n\n<p>9. In assenza di personale di cui alle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell\u2019opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.<\/p>\n\n\n\n<p>10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l\u2019incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 33.&nbsp;<em>Compiti del servizio di prevenzione e protezione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;all\u2019individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all\u2019individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit\u00e0 degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell\u2019organizzazione aziendale;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all\u2019articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit\u00e0 aziendali;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche\u2019 alla riunione periodica di cui all\u2019articolo 35;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all\u2019articolo 36.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell\u2019esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il servizio di prevenzione e protezione e\u2019 utilizzato dal datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 34.&nbsp;<em>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Salvo che nei casi di cui all\u2019articolo 31, comma 6, il datore di lavoro pu\u00f2 svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche\u2019 di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell\u2019allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit\u00e0 lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall\u2019entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dellaccordo di cui al periodo precedente, conserva validit\u00e0 la formazione effettuata ai sensi dell\u2019articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e\u2019 riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell\u2019accordo di cui al periodo precedente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e\u2019 altres\u00ec tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell\u2019accordo di cui al precedente comma. L\u2019obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all\u2019articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell\u2019articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 35.&nbsp;<em>Riunione periodica<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nelle aziende e nelle unit\u00e0 produttive che occupano pi\u00f9 di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all\u2019anno una riunione cui partecipano:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il datore di lavoro o un suo rappresentante;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;il medico competente, ove nominato;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all\u2019esame dei partecipanti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il documento di valutazione dei rischi;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;l\u2019andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l\u2019efficacia dei dispositivi di protezione individuale;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nel corso della riunione possono essere individuati:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La riunione ha altres\u00ec luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l\u2019introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unit\u00e0 produttive che occupano fino a 15 lavoratori e\u2019 facolt\u00e0 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di unapposita riunione.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e\u2019 a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione IV<\/p>\n\n\n\n<p>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 36.&nbsp;<em>Informazione ai lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019 ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivit\u00e0 della impresa in generale;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l\u2019evacuazione dei luoghi di lavoro;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro provvede altres\u00ec affinche\u2019 ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sui rischi specifici cui e\u2019 esposto in relazione all\u2019attivit\u00e0 svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;sui pericoli connessi all\u2019uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;sulle misure e le attivit\u00e0 di protezione e prevenzione adottate.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, e al comma 2, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>c)<\/em>, anche ai lavoratori di cui all\u2019articolo 3, comma 9.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 37.&nbsp;<em>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell\u2019azienda.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La durata, i contenuti minimi e le modalit\u00e0 della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro assicura, altres\u00ec, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gi\u00e0 in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e\u2019 definita mediante l\u2019accordo di cui al comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La formazione e, ove previsto, l\u2019addestramento specifico devono avvenire in occasione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;della costituzione del rapporto di lavoro o dell\u2019inizio dell\u2019utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;del trasferimento o cambiamento di mansioni;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.<\/p>\n\n\n\n<p>5. L\u2019addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all\u2019evoluzione dei rischi o all\u2019insorgenza di nuovi rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un\u2019adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;definizione e individuazione dei fattori di rischio;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;valutazione dei rischi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>8. I soggetti di cui all\u2019articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l\u2019accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>9. I lavoratori incaricati dell\u2019attivit\u00e0 di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell\u2019emergenza devono ricevere un\u2019adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell\u2019emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell\u2019articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell\u2019interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell\u2019articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.<\/p>\n\n\n\n<p>10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Le modalit\u00e0, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;definizione e individuazione dei fattori di rischio;&nbsp;<em>e)<\/em>valutazione dei rischi;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;aspetti normativi dell\u2019attivit\u00e0 di rappresentanza dei lavoratori;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e\u2019 di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalit\u00e0 dell\u2019obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non pu\u00f2 essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi\u00f9 di 50 lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all\u2019articolo 50 ove presenti, durante l\u2019orario di lavoro e non pu\u00f2 comportare oneri economici a carico dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.<\/p>\n\n\n\n<p>14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit\u00e0 di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>i)<\/em>, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e\u2019 considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione V<\/p>\n\n\n\n<p>SORVEGLIANZA SANITARIA<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente<\/p>\n\n\n\n<p>1. Per svolgere le funzioni di medico competente e\u2019 necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;autorizzazione di cui all\u2019articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>d)<\/em>, sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivit\u00e0 di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivit\u00e0 per almeno un anno nell\u2019arco dei tre anni anteriori all\u2019entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l\u2019espletamento di tale attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e\u2019 altres\u00ec necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all\u2019entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina \u00abmedicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell\u2019elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 39.&nbsp;<em>Svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di medico competente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. L\u2019attivit\u00e0 di medico competente e\u2019 svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il medico competente svolge la propria opera in qualit\u00e0 di:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l\u2019imprenditore;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;libero professionista;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;dipendente del datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivit\u00e0 di vigilanza, non pu\u00f2 prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit\u00e0 di medico competente.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l\u2019autonomia.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il medico competente pu\u00f2 avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nei casi di aziende con pi\u00f9 unit\u00e0 produttive, nei casi di gruppi d\u2019imprese nonche\u2019 qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit\u00e0, il datore di lavoro pu\u00f2 nominare pi\u00f9 medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 40.&nbsp;<em>Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Entro il primo trimestre dell\u2019anno successivo all\u2019anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all\u2019ISPESL.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 41.&nbsp;<em>Sorveglianza sanitaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La sorveglianza sanitaria e\u2019 effettuata dal medico competente:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche\u2019 dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all\u2019articolo 6;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La sorveglianza sanitaria comprende:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;visita medica preventiva intesa a constatare l\u2019assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e\u2019 destinato al fine di valutare la sua idoneit\u00e0 alla mansione specifica;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneit\u00e0 alla mansione specifica. La periodicit\u00e0 di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l\u2019anno. Tale periodicit\u00e0 pu\u00f2 assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L\u2019organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu\u00f2 disporre contenuti e periodicit\u00e0 della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneit\u00e0 alla mansione specifica;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l\u2019idoneit\u00e0 alla mansione specifica;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;in fase preassuntiva;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;per accertare stati di gravidanza;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;negli altri casi vietati dalla normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall\u2019ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;sono altres\u00ec finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all\u2019articolo 25, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, secondo i requisiti minimi contenuti nell\u2019Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 53.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;idoneit\u00e0;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;idoneit\u00e0 parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;inidoneit\u00e0 temporanea;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;inidoneit\u00e0 permanente.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneit\u00e0 temporanea vanno precisati i limiti temporali di validit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Avverso i giudizi del medico competente e\u2019 ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all\u2019organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 42.&nbsp;<em>Provvedimenti in caso di inidoneit\u00e0 alla mansione specifica<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all\u2019articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un\u2019inidoneit\u00e0 alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche\u2019 la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all\u2019articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione VI<\/p>\n\n\n\n<p>GESTIONE DELLE EMERGENZE<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 43.&nbsp;<em>Disposizioni generali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>t)<\/em>, il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell\u2019emergenza;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;designa preventivamente i lavoratori di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;programma gli interventi, prende i provvedimenti e d\u00e0 istruzioni affinche\u2019 i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non pu\u00f2 essere evitato, possano cessare la loro attivit\u00e0, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;adotta i provvedimenti necessari affinche\u2019 qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell\u2019impossibilit\u00e0 di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell\u2019azienda e dei rischi specifici dell\u2019azienda o della unit\u00e0 produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui allarticolo 46.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit\u00e0 in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 44.&nbsp;<em>Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non pu\u00f2 essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non pu\u00f2 subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell\u2019impossibilit\u00e0 di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non pu\u00f2 subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 45.&nbsp;<em>Primo soccorso<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivit\u00e0 e delle dimensioni dell\u2019azienda o della unit\u00e0 produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell\u2019attivit\u00e0, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalit\u00e0 di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 46.&nbsp;<em>Prevenzione incendi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La prevenzione incendi e\u2019 la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumit\u00e0 delle persone e di tutela dei beni e dell\u2019ambiente.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l\u2019incolumit\u00e0 dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell\u2019interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o pi\u00f9 decreti nei quali sono definiti:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l\u2019insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Fino all\u2019adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell\u2019interno in data 10 marzo 1998.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell\u2019articolo 14, comma 2, lettera&nbsp;<em>h)<\/em>, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell\u2019interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l\u2019effettuazione di una specifica attivit\u00e0 di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l\u2019espletamento della attivit\u00e0 di assistenza.<\/p>\n\n\n\n<p>6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l\u2019attivit\u00e0 di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all\u2019articolo 13.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Le maggiori risorse derivanti dall\u2019espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione VII<\/p>\n\n\n\n<p>CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 47.&nbsp;<em>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e\u2019 istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L\u2019elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In tutte le aziende, o unit\u00e0 produttive, e\u2019 eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nelle aziende o unit\u00e0 produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e\u2019 di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e\u2019 individuato per pi\u00f9 aziende nell\u2019ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall\u2019articolo 48.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nelle aziende o unit\u00e0 produttive con pi\u00f9 di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e\u2019 eletto o designato dai lavoratori nell\u2019ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e\u2019 eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il numero, le modalit\u00e0 di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche\u2019 il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l\u2019espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>6. L\u2019elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell\u2019ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalit\u00e0 di attuazione del presente comma.<\/p>\n\n\n\n<p>7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e\u2019 il seguente:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;un rappresentante nelle aziende ovvero unit\u00e0 produttive sino a 200 lavoratori;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit\u00e0 produttive da 201 a 1.000 lavoratori;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unit\u00e0 produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e\u2019 aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 48.&nbsp;<em>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all\u2019articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all\u2019articolo 50 e i termini e con le modalit\u00e0 ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unit\u00e0 produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le modalit\u00e0 di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalit\u00e0 di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Tutte le aziende o unit\u00e0 produttive nel cui ambito non e\u2019 stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui allarticolo 52.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Per l\u2019esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalit\u00e0 e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l\u2019accesso avviene previa segnalazione all\u2019organismo paritetico.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ove l\u2019azienda impedisca l\u2019accesso, nel rispetto delle modalit\u00e0 di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all\u2019organismo paritetico o, in sua mancanza, allorgano di vigilanza territorialmente competente.<\/p>\n\n\n\n<p>6. L\u2019organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all\u2019articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalit\u00e0, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.<\/p>\n\n\n\n<p>8. L\u2019esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e\u2019 incompatibile con l\u2019esercizio di altre funzioni sindacali operative.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 49.&nbsp;<em>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di pi\u00f9 aziende o cantieri:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i porti di cui all\u2019articolo 4, comma 1, lettere&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>d)<\/em>, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorit\u00e0 portuale nonche\u2019 quelli sede di autorit\u00e0 marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;impianti siderurgici;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entit\u00e0 presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell\u2019area superiore a 500.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e\u2019 individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalit\u00e0 di individuazione di cui al comma 2, nonche\u2019 le modalit\u00e0 secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all\u2019articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 50.&nbsp;<em>Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;e\u2019 consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit\u00e0 produttiva;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;e\u2019 consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit\u00e0 di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;e\u2019 consultato in merito all\u2019organizzazione della formazione di cui all\u2019articolo 37;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche\u2019 quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>f)<\/em>&nbsp;riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall\u2019articolo 37;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>h)<\/em>&nbsp;promuove l\u2019elaborazione, l\u2019individuazione e l\u2019attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l\u2019integrit\u00e0 fisica dei lavoratori;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<\/em><em>i)<\/em>&nbsp;formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorit\u00e0 competenti, dalle quali e\u2019, di norma, sentito;&nbsp;<em>&nbsp;<\/em><em>l)<\/em>&nbsp;partecipa alla riunione periodica di cui all\u2019articolo 35;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>m)<\/em>&nbsp;fa proposte in merito alla attivit\u00e0 di prevenzione;&nbsp;<em>n)<\/em>&nbsp;avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit\u00e0;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>o)<\/em>&nbsp;pu\u00f2 fare ricorso alle autorit\u00e0 competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell\u2019incarico senza perdita di retribuzione, nonche\u2019 dei mezzi e degli spazi necessari per l\u2019esercizio delle funzioni e delle facolt\u00e0 riconosciutegli, anche tramite l\u2019accesso ai dati, di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>r)<\/em>, contenuti in applicazioni informatiche. Non pu\u00f2 subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit\u00e0 e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le modalit\u00e0 per l\u2019esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l\u2019espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l\u2019espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 26, comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e\u2019 tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 26, comma 3, nonche\u2019 al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell\u2019esercizio delle funzioni.<\/p>\n\n\n\n<p>7. L\u2019esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e\u2019 incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 51.&nbsp;<em>Organismi paritetici<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera&nbsp;<em>ee<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull\u2019applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell\u2019individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Agli effetti dellarticolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche\u2019 dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalit\u00e0 di cui al comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all\u2019articolo 7 una relazione annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all\u2019articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 52.&nbsp;<em>Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticit\u00e0<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Presso l\u2019Istituto nazionale per l\u2019assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e\u2019 costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticit\u00e0. Il fondo opera a favore delle realt\u00e0 in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticit\u00e0 migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilit\u00e0 del Fondo, delle attivit\u00e0 delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all\u2019articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;sostegno delle attivit\u00e0 degli organismi paritetici.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il fondo di cui al comma 1 e\u2019 finanziato:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;da un contributo delle aziende di cui all\u2019articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l\u2019azienda ovvero l\u2019unit\u00e0 produttiva;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;dalle entrate derivanti dall\u2019irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell\u2019irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell\u2019anno 2007, incrementato del 10 per cento;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;con una quota parte delle risorse di cui all\u2019articolo 9, comma 3;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;relativamente all\u2019attivit\u00e0 formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, anche dalle risorse di cui all\u2019articolo 11, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalit\u00e0 di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalit\u00e0 di cui al medesimo comma nonche\u2019 il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivit\u00e0 svolta, da inviare al Fondo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione VIII<\/p>\n\n\n\n<p>DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E &nbsp; DELLE MALATTIE PROFESSIONALI<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 53.&nbsp;<em>Tenuta della documentazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. E\u2019 consentito l\u2019impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le modalit\u00e0 di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;l\u2019accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ci\u00f2 espressamente abilitati dal datore di lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalit\u00e0 e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gi\u00e0 memorizzate;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;sia redatta, a cura dell\u2019esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nel caso in cui le attivit\u00e0 del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l\u2019accesso ai dati pu\u00f2 avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalit\u00e0 criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro pu\u00f2 essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalit\u00e0 per l\u2019eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Fino ai sei mesi successivi all\u2019adozione del decreto interministeriale di cui all\u2019articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 54.&nbsp;<em>Comunicazioni e trasmissione della documentazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalit\u00e0 indicati dalle strutture riceventi.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo IV<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni penali<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione I<\/p>\n\n\n\n<p>SANZIONI<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 55.&nbsp;<em>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. E\u2019 punito con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;che omette la valutazione dei rischi e l\u2019adozione del documento di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;ed<em>&nbsp;<\/em><em>f)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettere&nbsp;<em>q)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>z)<\/em>, prima parte;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, salvo il caso previsto dall\u2019articolo 34;<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, si applica la pena dell\u2019arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e\u2019 commessa:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;nelle aziende di cui all\u2019articolo 31, comma 6, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>,&nbsp;<em>d)<\/em>,&nbsp;<em>f)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;in aziende in cui si svolgono attivit\u00e0 che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all\u2019articolo 268, comma 1, lettere&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>d)<\/em>, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivit\u00e0 di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;per le attivit\u00e0 disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di pi\u00f9 imprese e la cui entit\u00e0 presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.<\/p>\n\n\n\n<p>3. E\u2019 punito con l\u2019ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche\u2019 nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o pi\u00f9 delle indicazioni di cui all\u2019articolo 28, comma 2, lettere&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;ed&nbsp;<em>e)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>e)<\/em>,&nbsp;<em>g)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>i)<\/em>,&nbsp;<em>m)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>n)<\/em>,&nbsp;<em>o)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>p)<\/em>, 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>b)<\/em>e&nbsp;<em>c)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere&nbsp;<em>d)<\/em>,&nbsp;<em>h)<\/em>, e&nbsp;<em>v)<\/em>, e 2, 26, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, 43, comma 1, lettere&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;ed&nbsp;<em>e)<\/em>, 45, comma 1, 46, comma 2;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>. Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell\u2019arresto da quattro a otto mesi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>, 34, commi 1 e 2;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>l)<\/em>, e 43, comma 4;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>bb)<\/em>;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>u)<\/em>, 29, comma 4, e 35, comma 2;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>i)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>r)<\/em>, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>l)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>r)<\/em>, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell\u2019articolo 26, comma 8;&nbsp;<em>n)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>s)<\/em>;&nbsp;<em>o)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>aa)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>5. L\u2019applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera&nbsp;<em>i)<\/em>, esclude l\u2019applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell\u2019articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l\u2019assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 56.&nbsp;<em>Sanzioni per il preposto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I preposti sono puniti nei limiti dell\u2019attivit\u00e0 alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all\u2019articolo 19:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da uno a tre mesi o con l\u2019ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 19, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>e)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>f)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto sino a un mese o con l\u2019ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dellarticolo 19, comma 1, lettere&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>,&nbsp;<em>d)<\/em>;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;con l\u2019ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell\u2019articolo 19, comma 1, lettera&nbsp;<em>g)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 57.&nbsp;<em>Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I progettisti che violano il disposto dell\u2019articolo 22 sono puniti con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 600 a 2.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell\u2019articolo 23 sono puniti con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 15.000 a 45.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Gli installatori che violano il disposto dell\u2019articolo 24 sono puniti con l\u2019arresto fino a tre mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 a 3.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 58.&nbsp;<em>Sanzioni per il medico competente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il medico competente e\u2019 punito:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell\u2019articolo 25, comma 1, lettere&nbsp;<em>d)<\/em>,&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>f)<\/em>;&nbsp;<em>b)&nbsp;<\/em>con l\u2019arresto fino a due mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell\u2019articolo 25, comma 1, lettere&nbsp;<em>b)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>c)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>g)<\/em>;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a tre mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 25, comma 1, lettera&nbsp;<em>l)<\/em>;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 25, comma 1, lettere&nbsp;<em>h)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>i)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>m)<\/em>, e per la violazione dell\u2019articolo 41, comma 5;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell\u2019articolo 40, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 59.&nbsp;<em>Sanzioni per i lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell\u2019articolo 20, comma 2, lettere&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>,&nbsp;<em>d)<\/em>,&nbsp;<em>e)<\/em>,&nbsp;<em>f)<\/em>,&nbsp;<em>g)<\/em>,&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>i)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell\u2019articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 60.&nbsp;<em>Sanzioni per i componenti dell\u2019impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societ\u00e0 semplici operanti nel settore agricolo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I soggetti di cui all\u2019articolo 21 sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 21, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell\u2019articolo 21, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione II<\/p>\n\n\n\n<p>DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 61.&nbsp;<em>Esercizio dei diritti della persona offesa<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. In caso di esercizio dell\u2019azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e\u2019 commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all\u2019igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne d\u00e0 immediata notizia all\u2019INAIL ed all\u2019IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell\u2019eventuale costituzione di parte civile e dell\u2019azione di regresso.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolt\u00e0 di esercitare i diritti e le facolt\u00e0 della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all\u2019igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo II<\/p>\n\n\n\n<p>LUOGHI DI LAVORO<\/p>\n\n\n\n<p>Capo I<\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni generali<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 62.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell\u2019applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all\u2019interno dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva, nonche\u2019 ogni altro luogo di pertinenza dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva accessibile al lavoratore nell\u2019ambito del proprio lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un\u2019azienda agricola o forestale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ai mezzi di trasporto;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ai cantieri temporanei o mobili;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;alle industrie estrattive;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;ai pescherecci.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 63.&nbsp;<em>Requisiti di salute e di sicurezza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell\u2019allegato IV.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gi\u00e0 utilizzati prima del 1\u00b0 gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilit\u00e0 e l\u2019utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell\u2019organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.<\/p>\n\n\n\n<p>6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell\u2019allegato IV.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 64.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all\u2019articolo 63, commi 1, 2 e 3;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le vie di circolazione interne o all\u2019aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l\u2019utilizzazione in ogni evenienza;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>tecnica e vengano eliminati, quanto pi\u00f9 rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all\u2019eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>e al controllo del loro funzionamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 65.&nbsp;<em>Locali sotterranei o semisotterranei<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. E\u2019 vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019organo di vigilanza pu\u00f2 consentire l\u2019uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 66.&nbsp;<em>Lavori in ambienti sospetti di inquinamento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. E\u2019 vietato consentire l\u2019accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l\u2019assenza di pericolo per la vita e l\u2019integrit\u00e0 fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell\u2019atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosit\u00e0 dell\u2019atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L\u2019apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l\u2019agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 67.&nbsp;<em>Notifiche all\u2019organo di vigilanza competente per territorio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche\u2019 gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all\u2019organo di vigilanza competente per territorio.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;alla descrizione dell\u2019oggetto delle lavorazioni e delle principali modalit\u00e0 di esecuzione delle stesse;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L\u2019organo di vigilanza territorialmente competente pu\u00f2 chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e\u2019 prevista la presenza di pi\u00f9 di tre lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La notifica di cui al presente articolo e\u2019 valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all\u2019articolo 53, comma 5.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 68.&nbsp;<em>Sanzioni per il datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro e\u2019 punito:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da sei a dodici mesi o con l\u2019ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 66;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell\u2019articolo 67, commi 1 e 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo III<\/p>\n\n\n\n<p>USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<\/p>\n\n\n\n<p>Capo I<\/p>\n\n\n\n<p><em>Uso delle attrezzature di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Art. 69.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l\u2019impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;zona pericolosa: qualsiasi zona all\u2019interno ovvero in prossimit\u00e0 di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;operatore: il lavoratore incaricato dell\u2019uso di una attrezzatura di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 70.&nbsp;<em>Requisiti di sicurezza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all\u2019emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all\u2019allegato V.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dellarticolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell\u2019articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Qualora gli organi di vigilanza, nell\u2019espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un\u2019attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o pi\u00f9 requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l\u2019autorit\u00e0 nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dall\u2019organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell\u2019esemplare di attrezzatura oggetto dell\u2019accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o pi\u00f9 requisiti essenziali di sicurezza;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)&nbsp;<\/em>dall\u2019organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell\u2019accertamento tecnico effettuato dall\u2019autorit\u00e0 nazionale per la sorveglianza del mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 71.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all\u2019articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.<\/p>\n\n\n\n<p>2. All\u2019atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i rischi presenti nell\u2019ambiente di lavoro;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;i rischi derivanti dall\u2019impiego delle attrezzature stesse;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gi\u00e0 in uso.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all\u2019uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell\u2019allegato VI.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche\u2019:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformit\u00e0 alle istruzioni d\u2019uso; 2) oggetto di idonea&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all\u2019articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d\u2019uso e libretto di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>z)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;siano curati la tenuta e l\u2019aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e\u2019 previsto.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalit\u00e0 di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche\u2019 il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l\u2019uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell\u2019ergonomia.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilit\u00e0 particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche\u2019:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;l\u2019uso dell\u2019attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;in caso di riparazione, di trasformazione o&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinche\u2019: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l\u2019installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localit\u00e0 di impianto, al fine di assicurarne l\u2019installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattivit\u00e0;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;i controlli di cui alle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l\u2019efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.<\/p>\n\n\n\n<p>9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell\u2019unit\u00e0 produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l\u2019esecuzione dell\u2019ultimo controllo con esito positivo.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e\u2019 effettuata dall\u2019ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>12. Per l\u2019effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l\u2019ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.<\/p>\n\n\n\n<p>13. Le modalit\u00e0 di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all\u2019allegato VII, nonche\u2019 i criteri per l\u2019abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all\u2019articolo 6, vengono apportate le modifiche all\u2019allegato VII relativamente all\u2019elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 72.&nbsp;<em>Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all\u2019articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilit\u00e0, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all\u2019allegato V.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>ed efficienza a fini di sicurezza. Dovr\u00e0 altres\u00ec acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell\u2019attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l\u2019indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 73. Informazione e formazione<\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche\u2019 per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati delluso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;alle condizioni di impiego delle attrezzature;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;alle situazioni anormali prevedibili.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro provvede altres\u00ec a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l\u2019uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell\u2019ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche\u2019 sui cambiamenti di tali attrezzature.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le informazioni e le istruzioni d\u2019uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019 i lavoratori incaricati dell\u2019uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilit\u00e0 particolari di cui allarticolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l\u2019utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.<\/p>\n\n\n\n<p>5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e\u2019 richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche\u2019 le modalit\u00e0 per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit\u00e0 della formazione.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Uso dei dispositivi di protezione individuale<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 74.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato \u00abDPI\u00bb, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi\u00f9 rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche\u2019 ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Non costituiscono DPI:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell\u2019ordine pubblico;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivit\u00e0 lavorative;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; <\/em><em>f)<\/em>&nbsp;i materiali per l\u2019autodifesa o per la dissuasione;&nbsp;<em>&nbsp;<\/em><em>g)<\/em>&nbsp;gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 75.&nbsp;<em>Obbligo di uso<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 76.&nbsp;<em>Requisiti dei DPI<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se\u2019 un rischio maggiore;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;poter essere adattati all\u2019utilizzatore secondo le sue necessit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In caso di rischi multipli che richiedono l\u2019uso simultaneo di pi\u00f9 DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell\u2019uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 77.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;effettua l\u2019analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche\u2019 questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d\u2019uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d\u2019uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell\u2019uso, in funzione di:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;entit\u00e0 del rischio;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;frequenza dell\u2019esposizione al rischio;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;prestazioni del DPI.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all\u2019articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall\u2019articolo 76.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 4. Il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d\u2019igiene, mediante la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l\u2019uso di uno stesso DPI da parte di pi\u00f9 persone, prende misure adeguate affinche\u2019 tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;rende disponibile nell\u2019azienda ovvero unit\u00e0 produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell\u2019utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;&nbsp;<em>h)&nbsp;<\/em>assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l\u2019uso corretto e l\u2019utilizzo pratico dei DPI.<\/p>\n\n\n\n<p>5. In ogni caso l\u2019addestramento e\u2019 indispensabile:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;per i dispositivi di protezione dell\u2019udito.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 78.&nbsp;<em>Obblighi dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. In ottemperanza a quanto previsto dall\u2019articolo 20, comma 2, lettera&nbsp;<em>h)<\/em>, i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell\u2019articolo 77 commi 4, lettera&nbsp;<em>h)<\/em>, e 5.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In ottemperanza a quanto previsto dall\u2019articolo 20, comma 2, lettera&nbsp;<em>d)<\/em>, i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all\u2019informazione e alla formazione ricevute e all\u2019addestramento eventualmente organizzato ed espletato.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I lavoratori:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;non vi apportano modifiche di propria iniziativa.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Al termine dell\u2019utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.<\/p>\n\n\n\n<p>5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 79.&nbsp;<em>Criteri per l\u2019individuazione e l\u2019uso<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il contenuto dell\u2019allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l\u2019applicazione di quanto previsto all\u2019articolo 77, commi 1 e 4.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all\u2019articolo 6, tenendo conto della natura, dell\u2019attivit\u00e0 e dei fattori specifici di rischio sono indicati:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i criteri per l\u2019individuazione e l\u2019uso dei DPI;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorit\u00e0 delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l\u2019impiego dei DPI.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Impianti e apparecchiature elettriche<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 80.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche\u2019 i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;contatti elettrici diretti;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;contatti elettrici indiretti;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;innesco di esplosioni;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;fulminazione diretta ed indiretta;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;sovratensioni;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.<\/p>\n\n\n\n<p>2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;i rischi presenti nell\u2019ambiente di lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;tutte le condizioni di esercizio prevedibili.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l\u2019adozione delle misure di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 81.&nbsp;<em>Requisiti di sicurezza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche\u2019 le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d\u2019arte.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d\u2019arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell\u2019allegato IX.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 3. Le procedure di uso e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d\u2019uso e&nbsp;manutenzione&nbsp;delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell\u2019allegato IX.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 82.&nbsp;<em>Lavori sotto tensione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. E\u2019 vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche\u2019 quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua: 1) l\u2019esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivit\u00e0 secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purche\u2019: 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione; 2) l\u2019esecuzione di lavori su parti in tensione e\u2019 affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivit\u00e0; 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, numero 1).<\/p>\n\n\n\n<p>3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gi\u00e0 autorizzate ai sensi della legislazione vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 83.&nbsp;<em>Lavori in prossimit\u00e0 di parti attive<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimit\u00e0 di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell\u2019allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 84.&nbsp;<em>Protezioni dai fulmini<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019 gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 85.&nbsp;<em>Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019 gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall\u2019innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all\u2019allegato IX.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 86.&nbsp;<em>Verifiche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche\u2019 gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalit\u00e0 ed i criteri per l\u2019effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell\u2019autorit\u00e0 di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 87.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro e\u2019 punito con la pena dell\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 70, comma 1 e dell\u2019articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell\u2019allegato V, parte II;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro e\u2019 punito con la pena dell\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell\u2019allegato V, parte II;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell\u2019allegato VI.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;dell\u2019allegato V, parte II, e dell\u2019allegato VI;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 71 commi 6 e 9 e 11;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 72, commi 1 e 2;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 86, comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo IV<\/p>\n\n\n\n<p>CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 88.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all\u2019articolo 89, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivit\u00e0 minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche\u2019 i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all\u2019arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;ai lavori svolti in mare;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche\u2019 tali attivit\u00e0 non implichino l\u2019allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 89.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: \u00abcantiere\u00bb: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e\u2019 riportato nell\u2019allegato X.&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;committente: il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e\u2019 il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell\u2019appalto;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell\u2019esecuzione dell\u2019opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell\u2019opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell\u2019opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e\u2019 il responsabile unico del procedimento;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivit\u00e0 professionale contribuisce alla realizzazione dell\u2019opera senza vincolo di subordinazione;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell\u2019opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell\u2019esecuzione dei compiti di cui all\u2019articolo 91;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell\u2019opera, di seguito denominato coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell\u2019esecuzione dei compiti di cui all\u2019articolo 92, che non pu\u00f2 essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;uomini-giorno: entit\u00e0 presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell\u2019opera;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell\u2019impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell\u2019articolo 17 comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, i cui contenuti sono riportati nell\u2019allegato XV;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell\u2019esecuzione dell\u2019opera appaltata, pu\u00f2 avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;idoneit\u00e0 tecnico-professionale: possesso di capacit\u00e0 organizzative, nonche\u2019 disponibilit\u00e0 di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell\u2019opera.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 90.&nbsp;<em>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell\u2019opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell\u2019esecuzione del progetto e nell\u2019organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all\u2019articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell\u2019esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell\u2019opera, valuta i documenti di cui all\u2019articolo 91, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nei cantieri in cui e\u2019 prevista la presenza di pi\u00f9 imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l\u2019impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all\u2019affidamento dell\u2019incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell\u2019affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 98.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l\u2019affidamento dei lavori a un\u2019unica impresa, l\u2019esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pi\u00f9 imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 98, ha facolt\u00e0 di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolt\u00e0 di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un\u2019unica impresa:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;verifica l\u2019idoneit\u00e0 tecnico-professionale dell\u2019impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalit\u00e0 di cui all\u2019allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarit\u00e0 contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall\u2019allegato XVII;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell\u2019organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all\u2019Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche\u2019 una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarit\u00e0 contributiva e dell\u2019autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;trasmette all\u2019amministrazione competente, prima dell\u2019inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivit\u00e0, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>. L\u2019obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all\u2019appalto. In assenza del documento unico di regolarit\u00e0 contributiva, anche in caso di variazione dell\u2019impresa esecutrice dei lavori, l\u2019efficacia del titolo abilitativo e\u2019 sospesa.<\/p>\n\n\n\n<p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all\u2019articolo 100 o del fascicolo di cui all\u2019articolo 91, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all\u2019articolo 99, quando prevista, e\u2019 sospesa l\u2019efficacia del titolo abilitativo. L\u2019organo di vigilanza comunica l\u2019inadempienza all\u2019amministrazione concedente.<\/p>\n\n\n\n<p>11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall\u2019articolo 92, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 91.&nbsp;<em>Obblighi del coordinatore per la progettazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Durante la progettazione dell\u2019opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all\u2019articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell\u2019allegato XV;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all\u2019allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell\u2019allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e\u2019 predisposto nel caso di lavori di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>ordinaria di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, e\u2019 preso in considerazione all\u2019atto di eventuali lavori successivi sull\u2019opera.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 92.&nbsp;<em>Obblighi del coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Durante la realizzazione dell\u2019opera, il coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l\u2019applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all\u2019articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;verifica l\u2019idoneit\u00e0 del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all\u2019articolo 100, assicurandone la coerenza con quest\u2019ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all\u2019articolo 100 e il fascicolo di cui all\u2019articolo 91, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, in relazione all\u2019evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivit\u00e0 nonche\u2019 la loro reciproca informazione;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;verifica l\u2019attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all\u2019articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l\u2019allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l\u2019esecuzione d\u00e0 comunicazione dell\u2019inadempienza alla azienda unit\u00e0 sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nei casi di cui all\u2019articolo 90, comma 5, il coordinatore per l\u2019esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all\u2019articolo 91, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 93.&nbsp;<em>Responsabilit\u00e0 dei committenti e dei responsabili dei lavori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il committente e\u2019 esonerato dalle responsabilit\u00e0 connesse all\u2019adempimento degli obblighi limitatamente all\u2019incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell\u2019incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilit\u00e0 connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera&nbsp;<em>e)<\/em>, e 99.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l\u2019esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilit\u00e0 connesse alla verifica dell\u2019adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>d)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 94.&nbsp;<em>Obblighi dei lavoratori autonomi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivit\u00e0 nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 95.&nbsp;<em>Misure generali di tutela<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l\u2019esecuzione dell\u2019opera osservano le misure generali di tutela di cui all\u2019articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit\u00e0;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;la scelta dell\u2019ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le condizioni di movimentazione dei vari materiali;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, il controllo prima dell\u2019entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;&nbsp;<em>e<\/em>) la delimitazione e l\u2019allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;l\u2019adeguamento, in funzione dell\u2019evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;le interazioni con le attivit\u00e0 che avvengono sul luogo, all\u2019interno o in prossimit\u00e0 del cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 96.&nbsp;<em>Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all\u2019allegato XIII;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;predispongono l\u2019accesso e la recinzione del cantiere con modalit\u00e0 chiaramente visibili e individuabili;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;curano la disposizione o l\u2019accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;curano che lo stoccaggio e l\u2019evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;redigono il piano operativo di sicurezza di cui all\u2019articolo 89, comma 1, lettera&nbsp;<em>h)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>2. L\u2019accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all\u2019articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all\u2019articolo 17 comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, all\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>z)<\/em>, e all\u2019articolo 26, commi 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, e 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 97.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro dell\u2019impresa affidataria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro dell\u2019impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull\u2019applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Gli obblighi derivanti dall\u2019articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all\u2019articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell\u2019impresa affidataria. Per la verifica dell\u2019idoneit\u00e0 tecnico professionale si fa riferimento alle modalit\u00e0 di cui all\u2019allegato XVII.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro dell\u2019impresa affidataria deve, inoltre:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l\u2019esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 98.&nbsp;<em>Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4\/S, da 25\/S a 38\/S, 77\/S, 74\/S, 86\/S, di cui al decreto del Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 196 del 21 agosto 2004, nonche\u2019 attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l\u2019espletamento di attivit\u00e0 lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche\u2019 attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l\u2019espletamento di attivit\u00e0 lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonche\u2019 attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l\u2019espletamento di attivit\u00e0 lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altres\u00ec, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell\u2019apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall\u2019ISPESL, dall\u2019INAIL, dall\u2019Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universit\u00e0, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell\u2019edilizia.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I contenuti, le modalit\u00e0 e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all\u2019allegato XIV.<\/p>\n\n\n\n<p>4. L\u2019attestato di cui al comma 2 non e\u2019 richiesto per coloro che, non pi\u00f9 in servizio, abbiano svolto attivit\u00e0 tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualit\u00e0 di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all\u2019allegato XIV, o l\u2019attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L\u2019attestato di cui al comma 2 non e\u2019 richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Le spese connesse all\u2019espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 99.&nbsp;<em>Notifica preliminare<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell\u2019inizio dei lavori, trasmette all\u2019azienda unit\u00e0 sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all\u2019allegato XII, nonche\u2019 gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;cantieri di cui all\u2019articolo 90, comma 3;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;cantieri che, inizialmente non soggetti all\u2019obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;per effetto di varianti sopravvenute in corso d\u2019opera;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;cantieri in cui opera un\u2019unica impresa la cui entit\u00e0 presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell\u2019organo di vigilanza territorialmente competente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell\u2019articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 100.&nbsp;<em>Piano di sicurezza e di coordinamento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il piano e\u2019 costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessit\u00e0 dell\u2019opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all\u2019allegato XI, nonche\u2019 la stima dei costi di cui al punto 4 dell\u2019allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e\u2019 corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull\u2019organizzazione del cantiere e, ove la particolarit\u00e0 dell\u2019opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l\u2019indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all\u2019allegato XV.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il piano di sicurezza e coordinamento e\u2019 parte integrante del contratto di appalto.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell\u2019inizio dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>5. L\u2019impresa che si aggiudica i lavori ha facolt\u00e0 di presentare al coordinatore per l\u2019esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e\u2019 necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 101.&nbsp;<em>Obblighi di trasmissione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l\u2019esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Prima dell\u2019inizio dei lavori l\u2019impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Prima dell\u2019inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all\u2019impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per lesecuzione. I lavori hanno inizio dopo l\u2019esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall\u2019avvenuta ricezione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 102.&nbsp;<em>Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Prima dell\u2019accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all\u2019articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolt\u00e0 di formulare proposte al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 103.&nbsp;<em>Modalit\u00e0 di previsione dei livelli di emissione sonora<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. L\u2019emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti pu\u00f2 essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validit\u00e0 e\u2019 riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all\u2019articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e\u2019 fatto riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 104.&nbsp;<em>Modalit\u00e0 attuative di particolari obblighi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e\u2019 inferiore ai duecento giorni lavorativi, l\u2019adempimento di quanto previsto dall\u2019articolo 102 costituisce assolvimento dell\u2019obbligo di riunione di cui all\u2019articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e\u2019 inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all\u2019articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gi\u00e0 visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e\u2019 sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l\u2019esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivit\u00e0 i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all\u2019anno l\u2019ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivit\u00e0 i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I datori di lavoro, quando e\u2019 previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione I<\/p>\n\n\n\n<p>Campo di applicazione<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 105.&nbsp;<em>Attivit\u00e0 soggette<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Le norme del presente capo si applicano alle attivit\u00e0 che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 106.&nbsp;<em>Attivit\u00e0 escluse<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;alle attivit\u00e0 di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;ai lavori svolti in mare.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 107.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivit\u00e0 lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione II<\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni di carattere generale<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 108.&nbsp;<em>Viabilit\u00e0 nei cantieri<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilit\u00e0 delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell\u2019allegato XVIII.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 109.&nbsp;<em>Recinzione del cantiere<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l\u2019accesso agli estranei alle lavorazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 110.&nbsp;<em>Luoghi di transito<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l\u2019adozione di misure o cautele adeguate.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 111.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro nell\u2019uso di attrezzature per lavori in quota<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro pi\u00f9 idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformit\u00e0 ai seguenti criteri:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;priorit\u00e0 alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro sceglie il tipo pi\u00f9 idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell\u2019impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l\u2019evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro dispone affinche\u2019 sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l\u2019uso di altre attrezzature di lavoro considerate pi\u00f9 sicure non e\u2019 giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non pu\u00f2 modificare.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro dispone affinche\u2019 siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e\u2019 direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro pu\u00f2 essere effettuato in condizioni di sicurezza e l\u2019impiego di un\u2019altra attrezzatura di lavoro considerata pi\u00f9 sicura non e\u2019 giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non pu\u00f2 modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l\u2019impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell\u2019esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l\u2019installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il datore di lavoro nel caso in cui l\u2019esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l\u2019eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e\u2019 eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Il datore di lavoro dispone affinche\u2019 sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 112.&nbsp;<em>Idoneit\u00e0 delle opere provvisionali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d\u2019arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti pi\u00f9 idonei ai sensi dell\u2019allegato XIX.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 113.&nbsp;<em>S c a l e<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d\u2019arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l\u2019esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pi\u00f9 di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e\u2019 fissata. Quando l\u2019applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all\u2019esercizio o presenti notevoli difficolt\u00e0 costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell\u2019insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe pi\u00f9 di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E\u2019 vietato l\u2019uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dispositivi antisdrucciolevoli alle estremit\u00e0 inferiori dei due montanti;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremit\u00e0 superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilit\u00e0 della scala.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Per le scale provviste alle estremit\u00e0 superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;del comma 3. Le scale a mano usate per l\u2019accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l\u2019una in prosecuzione dell\u2019altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Quando l\u2019uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilit\u00e0 durante l\u2019impiego e secondo i seguenti criteri:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;le scale a pioli usate per l\u2019accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;le scale a pioli composte da pi\u00f9 elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Per l\u2019uso delle scale portatili composte di due o pi\u00f9 elementi innestati (tipo all\u2019italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremit\u00e0 superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le scale in opera lunghe pi\u00f9 di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;durante l\u2019esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Le scale doppie non devono superare l\u2019altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l\u2019apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>10. E\u2019 ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all\u2019allegato XX.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 114.&nbsp;<em>Protezione dei posti di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 115.&nbsp;<em>Sistemi di protezione contro le cadute dall\u2019alto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all\u2019articolo 111, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, e\u2019 necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;assorbitori di energia;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;connettori;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;dispositivo di ancoraggio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;cordini;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;dispositivi retrattili;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;guide o linee vita flessibili;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;guide o linee vita rigide;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;imbracature.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il sistema di protezione, certificato per l\u2019uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 116.&nbsp;<em>Obblighi dei datori di lavoro concernenti l\u2019impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformit\u00e0 ai seguenti requisiti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l\u2019accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l\u2019altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E\u2019 ammesso l\u2019uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l\u2019uso di una seconda fune rende il lavoro pi\u00f9 pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;lavoratori dotati di un\u2019adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l\u2019utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessit\u00e0. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell\u2019organo di vigilanza competente per territorio di compatibilit\u00e0 ai criteri di cui all\u2019articolo 111, commi 1 e 2.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;l\u2019apprendimento delle tecniche operative e dell\u2019uso dei dispositivi necessari;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;l\u2019addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;l\u2019utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, durata e conservazione;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;gli elementi di primo soccorso;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;le procedure di salvataggio.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit\u00e0 dei corsi sono riportati nell\u2019allegato XXI.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 117.&nbsp;<em>Lavori in prossimit\u00e0 di parti attive<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Quando occorre effettuare lavori in prossimit\u00e0 di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;posizionare ostacoli rigidi che impediscano l\u2019avvicinamento alle parti attive;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione III<\/p>\n\n\n\n<p>Scavi e fondazioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 118.&nbsp;<em>Splateamento e sbancamento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l\u2019impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l\u2019altezza di m 1,50, e\u2019 vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all\u2019armatura o al consolidamento del terreno.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell\u2019escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il posto di manovra dell\u2019addetto all\u2019escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all\u2019altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilit\u00e0 del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 119.&nbsp;<em>Pozzi, scavi e cunicoli<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pi\u00f9 di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilit\u00e0, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pu\u00f2 essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all\u2019asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all\u2019esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 120.&nbsp;<em>Deposito di materiali in prossimit\u00e0 degli scavi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. E\u2019 vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 121.&nbsp;<em>Presenza di gas negli scavi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilit\u00e0 dell\u2019aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all\u2019esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all\u2019interno ed essere in grado di sollevare prontamente all\u2019esterno il lavoratore colpito dai gas.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreche\u2019 sia assicurata una efficace e continua aerazione.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell\u2019ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l\u2019uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell\u2019esecuzione dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione IV<\/p>\n\n\n\n<p>Ponteggi e impalcature in legname<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 122.&nbsp;<em>Ponteggi ed opere provvisionali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei lavori che sono eseguiti ad un\u2019altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell\u2019allegato XVIII.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 123.&nbsp;<em>Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 124.&nbsp;<em>Deposito di materiali sulle impalcature<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e\u2019 vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e\u2019 consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l\u2019andamento del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 125.&nbsp;<em>Disposizione dei montanti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altres\u00ec essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.<\/p>\n\n\n\n<p>4. L\u2019altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l\u2019ultimo impalcato o il piano di gronda.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; pu\u00f2 essere consentita una maggiore distanza quando ci\u00f2 sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche\u2019, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 126.&nbsp;<em>Parapetti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un\u2019altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 127.&nbsp;<em>Ponti a sbalzo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l\u2019impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche\u2019 la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidit\u00e0 e la stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 128.&nbsp;<em>Sottoponti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 2. La costruzione del sottoponte pu\u00f2 essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 129.&nbsp;<em>Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato pi\u00f9 di 40 centimetri per l\u2019affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte pu\u00f2 servire l\u2019impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all\u2019altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall\u2019alto. Tale protezione pu\u00f2 essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell\u2019area sottostante.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 130.&nbsp;<em>Andatoie e passerelle<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione V<\/p>\n\n\n\n<p>Ponteggi fissi<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 131.&nbsp;<em>Autorizzazione alla costruzione ed all\u2019impiego<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La costruzione e l\u2019impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l\u2019autorizzazione alla costruzione ed all\u2019impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all\u2019articolo seguente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all\u2019autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gi\u00e0 autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all\u2019impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p>5. L\u2019autorizzazione e\u2019 soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l\u2019adeguatezza del ponteggio all\u2019evoluzione del progresso tecnico.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere&nbsp;<em>d)<\/em>,&nbsp;<em>e)<\/em>,&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;dell\u2019articolo 132.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell\u2019ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell\u2019autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 132.&nbsp;<em>Relazione tecnica<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La relazione di cui all\u2019articolo 131 deve contenere:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell\u2019insieme;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;istruzioni per le prove di carico del ponteggio;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>f)<\/em>&nbsp;istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;schemi-tipo di ponteggio con l\u2019indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l\u2019obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 133.&nbsp;<em>Progetto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonche\u2019 le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessit\u00e0 in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;calcolo di resistenza e stabilit\u00e0 eseguito secondo le istruzioni approvate nell\u2019autorizzazione ministeriale;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;disegno esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all\u2019esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell\u2019esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Copia dell\u2019autorizzazione ministeriale di cui all\u2019articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 134.&nbsp;<em>Documentazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell\u2019articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell\u2019allegato XXII del presente Titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell\u2019ambito dello schema-tipo che ha giustificato l\u2019esenzione dall\u2019obbligo del calcolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 135.&nbsp;<em>Marchio del fabbricante<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 136.&nbsp;<em>Montaggio e smontaggio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessit\u00e0 del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l\u2019adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano pu\u00f2 assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e\u2019 messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel serraggio di pi\u00f9 aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l\u2019uno vicino all\u2019altro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno pu\u00f2 fare parte del parapetto.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro assicura che:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e\u2019 impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacit\u00e0 portante sufficiente;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;il ponteggio e\u2019 stabile;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l\u2019esecuzione dei lavori in quota;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un\u2019esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;il montaggio degli impalcati dei ponteggi e\u2019 tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l\u2019uso, nonche\u2019 la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l\u2019uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l\u2019accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d\u2019arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.<\/p>\n\n\n\n<p>7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;le condizioni di carico ammissibile;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.<\/p>\n\n\n\n<p>8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit\u00e0 dei corsi sono riportati nell\u2019allegato XXI.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> Art. 137.&nbsp;<em><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><em><u>Manutenzione<\/u><\/em><\/a><\/em><em>&nbsp;e revisione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalit\u00e0 dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l\u2019eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 138.&nbsp;<em>Norme particolari<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le tavole che costituiscono l\u2019impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.<\/p>\n\n\n\n<p>2. E\u2019 consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.<\/p>\n\n\n\n<p>3. E\u2019 fatto divieto di gettare dall\u2019alto gli elementi del ponteggio.<\/p>\n\n\n\n<p>4. E\u2019 fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;alla disposizione di cui allarticolo 125, comma 4, a condizione che l\u2019altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l\u2019ultimo impalcato o il piano di gronda;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;alla disposizione di cui all\u2019articolo 126, comma 1, a condizione che l\u2019altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;alla disposizione di cui all\u2019articolo 126, comma 1, a condizione che l\u2019altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;alla disposizione di cui all\u2019articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all\u2019articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione VI<\/p>\n\n\n\n<p>Ponteggi movibili<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 139.&nbsp;<em>Ponti su cavalletti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 140.&nbsp;<em>Ponti su ruote a torre<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e\u2019 ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all\u2019allegato XXIII.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La verticalit\u00e0 dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.<\/p>\n\n\n\n<p>6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione VII<\/p>\n\n\n\n<p>Costruzioni edilizie<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 141.&nbsp;<em>Strutture speciali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilit\u00e0 dell\u2019opera sia completamente assicurata.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 142.&nbsp;<em>Costruzioni di archi, volte e simili<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidit\u00e0 e con modalit\u00e0 tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 143.&nbsp;<em>Posa delle armature e delle centine<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all\u2019articolo precedente, e\u2019 fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d\u2019acqua.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 144.&nbsp;<em>Resistenza delle armature<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonche\u2019 le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l\u2019esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell\u2019acqua.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 145.&nbsp;<em>Disarmo delle armature<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell\u2019articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l\u2019autorizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. E\u2019 fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 146.&nbsp;<em>Difesa delle aperture<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pu\u00f2 essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondit\u00e0 superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 147.&nbsp;<em>Scale in muratura<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all\u2019altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 148.&nbsp;<em>Lavori speciali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumit\u00e0 delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 149.&nbsp;<em>Paratoie e cassoni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Paratoie e cassoni devono essere:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;provvisti dell\u2019attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d\u2019acqua e di materiali.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione VIII<\/p>\n\n\n\n<p>Demolizioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 150.&nbsp;<em>Rafforzamento delle strutture<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Prima dell\u2019inizio di lavori di demolizione e\u2019 fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilit\u00e0 delle varie strutture da demolire.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 151.&nbsp;<em>Ordine delle demolizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilit\u00e0 delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 152.&nbsp;<em>Misure di sicurezza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall\u2019opera in demolizione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. E\u2019 vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 153.&nbsp;<em>Convogliamento del materiale di demolizione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall\u2019alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 154.&nbsp;<em>Sbarramento della zona di demolizione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.<\/p>\n\n\n\n<p>2. L\u2019accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall\u2019alto.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 155.&nbsp;<em>Demolizione per rovesciamento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Salvo l\u2019osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri pu\u00f2 essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l\u2019altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il rovesciamento per spinta pu\u00f2 essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l\u2019ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 156.&nbsp;<em>Verifiche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, pu\u00f2 stabilire l\u2019obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalit\u00e0 e l\u2019organo tecnico incaricato.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 157.&nbsp;<em>Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dellarticolo 90, comma 9, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell\u2019articolo 101, comma 1, primo periodo;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 90, comma 9, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 158.&nbsp;<em>Sanzioni per i coordinatori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il coordinatore per la progettazione e\u2019 punito con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 91, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori e\u2019 punito:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 92, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>,&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;ed&nbsp;<em>f)<\/em>, e con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 92, comma 2;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 92, comma 1, lettera&nbsp;<em>d)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 159.&nbsp;<em>Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere&nbsp;<em>a)<\/em>,<em>&nbsp;<\/em><em>b)<\/em>,&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>g)<\/em>, 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>c)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto sino a due mesi o con l\u2019ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonche\u2019 per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il preposto e\u2019 punito nei limiti dell\u2019attivit\u00e0 alla quale e\u2019 tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all\u2019articolo 19:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto sino a due mesi o con l\u2019ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 160.&nbsp;<em>Sanzioni per i lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 100, comma 3;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell\u2019articolo 94.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I lavoratori sono puniti con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo V<\/p>\n\n\n\n<p>SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni generali&nbsp;<\/em>Art. 161.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 162.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente titolo si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata \u00absegnaletica di sicurezza\u00bb: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivit\u00e0 o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>e)<\/em>&nbsp;segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad&nbsp;<em>e)<\/em>;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilit\u00e0 e\u2019 garantita da una illuminazione di intensit\u00e0 sufficiente;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;e che fornisce indicazioni complementari;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;colore di sicurezza: un colore al quale e\u2019 assegnato un significato determinato;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;simbolo o pittogramma: un\u2019immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e\u2019 illuminato dall\u2019interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;&nbsp;<em>n)<\/em>&nbsp;segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;&nbsp;<em>o)<\/em>&nbsp;comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;&nbsp;<em>p)<\/em>&nbsp;segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 163.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformit\u00e0 all\u2019articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all\u2019interno dell\u2019impresa o dell\u2019unit\u00e0 produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell\u2019allegato XXVIII.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 164.&nbsp;<em>Informazione e formazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all\u2019interno dell\u2019impresa ovvero dell\u2019unit\u00e0 produttiva;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l\u2019uso di gesti o di parole, nonche\u2019 i comportamenti generali e specifici da seguire.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 165.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con larresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell\u2019articolo 164, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 166.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del preposto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il preposto e\u2019 punito nei limiti dell\u2019attivit\u00e0 alla quale e\u2019 tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all\u2019articolo 19:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a due mesi o con l\u2019ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell\u2019articolo 163;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino ad un mese o con l\u2019ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell\u2019articolo 164, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo VI<\/p>\n\n\n\n<p>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni generali&nbsp;<\/em>Art. 167.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit\u00e0 lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Ai fini del presente titolo, s\u2019intendono:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o pi\u00f9 lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 168.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessit\u00e0 di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell\u2019allegato XXXIII, ed in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell\u2019allegato XXXIII;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell\u2019ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivit\u00e0 comporta, in base all\u2019allegato XXXIII;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all\u2019articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all\u2019allegato XXXIII.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalit\u00e0 del presente articolo e dell\u2019allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si pu\u00f2 fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 169.&nbsp;<em>Informazione, formazione e addestramento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Tenendo conto dell\u2019allegato XXXIII, il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalit\u00e0 di corretta esecuzione delle attivit\u00e0. &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l\u2019addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 170.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell\u2019articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell\u2019articolo 169, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 171.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del preposto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il preposto e\u2019 punito nei limiti dell\u2019attivit\u00e0 alla quale e\u2019 tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all\u2019articolo 19:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a due mesi o con l\u2019ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell\u2019articolo 168, commi 1 e 2;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino ad un mese o con l\u2019ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell\u2019articolo 169, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo VII<\/p>\n\n\n\n<p>ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni generali<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 172.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit\u00e0 lavorative che comportano l\u2019uso di attrezzature munite di videoterminali.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ai posti di guida di veicoli o macchine;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all\u2019utilizzazione da parte del pubblico;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all\u2019uso diretto di tale attrezzatura;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 173.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;posto di lavoro: l\u2019insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l\u2019interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l\u2019unit\u00e0 a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche\u2019 l\u2019ambiente di lavoro immediatamente circostante;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;lavoratore: il lavoratore che utilizza un\u2019attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui allarticolo 175.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 174.&nbsp;<em>Obblighi del datore di lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, all\u2019atto della valutazione del rischio di cui all\u2019articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ai rischi per la vista e per gli occhi;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ai problemi legati alla postura ed all\u2019affaticamento fisico o mentale;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all\u2019articolo 173, in conformit\u00e0 ai requisiti minimi di cui all\u2019allegato XXXIV.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 175.&nbsp;<em>Svolgimento quotidiano del lavoro<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivit\u00e0 mediante pause ovvero cambiamento di attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le modalit\u00e0 di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l\u2019interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Le modalit\u00e0 e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>5. E\u2019 comunque esclusa la cumulabilit\u00e0 delle interruzioni all\u2019inizio ed al termine dell\u2019orario di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>7. La pausa e\u2019 considerata a tutti gli effetti parte integrante dell\u2019orario di lavoro e, come tale, non e\u2019 riassorbibile all\u2019interno di accordi che prevedono la riduzione dell\u2019orario complessivo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 176.&nbsp;<em>Sorveglianza sanitaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all\u2019articolo 41, con particolare riferimento:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ai rischi per la vista e per gli occhi;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;ai rischi per l\u2019apparato muscolo-scheletrico.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell\u2019articolo 41, comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicit\u00e0 delle visite di controllo e\u2019 biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di et\u00e0; quinquennale negli altri casi.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Per i casi di inidoneit\u00e0 temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il lavoratore e\u2019 sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalit\u00e0 previste all\u2019articolo 41, comma 2, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell\u2019attivit\u00e0 svolta, quando l\u2019esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessit\u00e0 e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 177.&nbsp;<em>Informazione e formazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>l)<\/em>, il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all\u2019analisi dello stesso di cui all\u2019articolo 174; 2) le modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0; 3) la protezione degli occhi e della vista;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>&lt;\\p&gt; Art. 178.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell\u2019articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell\u2019articolo 177, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 179.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del preposto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il preposto e\u2019 punito nei limiti dell\u2019attivit\u00e0 alla quale e\u2019 tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all\u2019articolo 19:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a due mesi o con l\u2019ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell\u2019articolo 174, comma 2 e 3, 175;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino ad un mese o con l\u2019ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell\u2019articolo 174, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo VIII<\/p>\n\n\n\n<p>AGENTI FISICI<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni generali<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 180.&nbsp;<em>Definizioni e campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivit\u00e0 comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e\u2019 disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 181.&nbsp;<em>Valutazione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito della valutazione di cui all\u2019articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e\u2019 programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell\u2019ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e\u2019 aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi e\u2019 riportata sul documento di valutazione di cui all\u2019articolo 28, essa pu\u00f2 includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l\u2019entit\u00e0 dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi pi\u00f9 dettagliata.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 182.&nbsp;<em>Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilit\u00e0 di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall\u2019esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall\u2019esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorche\u2019, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l\u2019esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 183.&nbsp;<em>Lavoratori particolarmente sensibili<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all\u2019articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 184.&nbsp;<em>Informazione e formazione dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche\u2019 i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;alle misure adottate in applicazione del presente titolo;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;all\u2019entit\u00e0 e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche\u2019 ai potenziali rischi associati;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;alle modalit\u00e0 per individuare e segnalare gli effetti negativi dell\u2019esposizione per la salute;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall\u2019esposizione;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;all\u2019uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all\u2019uso.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 185.&nbsp;<em>Sorveglianza sanitaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all\u2019articolo 41, ed e\u2019 effettuata dal medico competente nelle modalit\u00e0 e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un\u2019alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;tenere conto del parere del medico competente nell\u2019attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 186.&nbsp;<em>Cartella sanitaria e di rischio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nella cartella di cui all\u2019articolo 25, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>Capo II<\/p>\n\n\n\n<p>Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 187.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall\u2019esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l\u2019udito.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 188.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente capo si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza \u00abC\u00bb;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \\muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 189.&nbsp;<em>Valori limite di esposizione e valori di azione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak&nbsp;= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \u00b5Pa);&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak&nbsp;= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \u00b5Pa);&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak&nbsp;= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \u00b5Pa).<\/p>\n\n\n\n<p>2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivit\u00e0 lavorativa l\u2019esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all\u2019altra, e\u2019 possibile sostituire, ai fini dell\u2019applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nel caso di variabilit\u00e0 del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 190.&nbsp;<em>Valutazione del rischio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito di quanto previsto dallarticolo 181, il datore di lavoro valuta l\u2019esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il livello, il tipo e la durata dell\u2019esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all\u2019articolo 189;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l\u2019attivit\u00e0 svolta e fra rumore e vibrazioni;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;le informazioni sull\u2019emissione di rumore fornite dai costruttori dell\u2019attrezzatura di lavoro in conformit\u00e0 alle vigenti disposizioni in materia;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;l\u2019esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l\u2019emissione di rumore;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l\u2019orario di lavoro normale, in locali di cui e\u2019 responsabile;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;la disponibilit\u00e0 di dispositivi di protezione dell\u2019udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, pu\u00f2 fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell\u2019esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche\u2019 sia rappresentativa dell\u2019esposizione del lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nell\u2019applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell\u2019incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e\u2019 documentata in conformit\u00e0 all\u2019articolo 28, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 191.&nbsp;<em>Valutazione di attivit\u00e0 a livello di esposizione molto variabile<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivit\u00e0 che comportano un\u2019elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro pu\u00f2 attribuire a detti lavoratori un\u2019esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;la disponibilit\u00e0 dei dispositivi di protezione individuale dell\u2019udito;&nbsp;<em>b)<\/em>l\u2019informazione e la formazione;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell\u2019identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all\u2019articolo 192, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Sul documento di valutazione di cui all\u2019articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori cos\u00ec classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 192.&nbsp;<em>Misure di prevenzione e protezione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l\u2019eventualit\u00e0 di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e\u2019 di limitare l\u2019esposizione al rumore;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;adeguata informazione e formazione sull\u2019uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;opportuni programmi di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell\u2019intensit\u00e0 dell\u2019esposizione e l\u2019adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l\u2019esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l\u2019accesso alle stesse e\u2019 limitato, ove ci\u00f2 sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nel caso in cui, data la natura dell\u2019attivit\u00e0, il lavoratore benefici dell\u2019utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e\u2019 ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 193.&nbsp;<em>Uso dei dispositivi di protezione individuali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. In ottemperanza a quanto disposto dall\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all\u2019articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l\u2019udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;nel caso in cui l\u2019esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell\u2019udito;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;nel caso in cui l\u2019esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell\u2019udito;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;sceglie dispositivi di protezione individuale dell\u2019udito che consentono di eliminare il rischio per l\u2019udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;verifica l\u2019efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell\u2019udito.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro tiene conto dell\u2019attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell\u2019udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l\u2019efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell\u2019udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 194.&nbsp;<em>Misure per la limitazione dell\u2019esposizione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando l\u2019obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l\u2019adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;adotta misure immediate per riportare l\u2019esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;individua le cause dell\u2019esposizione eccessiva;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 195.&nbsp;<em>Informazione e formazione dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 184 nell\u2019ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall\u2019esposizione al rumore.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 196.&nbsp;<em>Sorveglianza sanitaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l\u2019anno o con periodicit\u00e0 diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L\u2019organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu\u00f2 disporre contenuti e periodicit\u00e0 della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e\u2019 estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l\u2019opportunit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 197.&nbsp;<em>Deroghe<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro pu\u00f2 richiedere deroghe all\u2019uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l\u2019utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall\u2019organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e\u2019 condizionata dall\u2019intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l\u2019intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 198.&nbsp;<em>Linee Guida per i settori della musica delle attivit\u00e0 ricreative e dei call center<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l\u2019igiene del lavoro di cui all\u2019articolo 6, sentite la parti sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l\u2019applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attivit\u00e0 ricreative e dei call center.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 199.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all\u2019articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 200.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente capo, si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell\u2019uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 201.&nbsp;<em>Valori limite di esposizione e valori d\u2019azione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e\u2019 fissato a 5 m\/s2; mentre su periodi brevi e\u2019 pari a 20 m\/s2; 2) il valore d\u2019azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l\u2019azione, e\u2019 fissato a 2,5 m\/s2.&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e\u2019 fissato a 1,0 m\/s2; mentre su periodi brevi e\u2019 pari a 1,5 m\/s2; 2) il valore d\u2019azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e\u2019 fissato a 0,5 m\/s2.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel caso di variabilit\u00e0 del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 202.&nbsp;<em>Valutazione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito di quanto previsto dall\u2019articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pu\u00f2 essere valutato mediante l\u2019osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entit\u00e0 delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell\u2019ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l\u2019impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e\u2019 valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all\u2019allegato XXXV, parte A.<\/p>\n\n\n\n<p>4. L\u2019esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e\u2019 valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all\u2019allegato XXXV, parte B.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il livello, il tipo e la durata dell\u2019esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i valori limite di esposizione e i valori d\u2019azione specificati nell\u2019articolo 201;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l\u2019ambiente di lavoro o altre attrezzature;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;le informazioni fornite dal costruttore dell\u2019attrezzatura di lavoro;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;l\u2019esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di l\u00e0 delle ore lavorative, in locali di cui e\u2019 responsabile;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l\u2019elevata umidit\u00e0 o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 203.&nbsp;<em>Misure di prevenzione e protezione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Fermo restando quanto previsto nell\u2019articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 202, quando sono superati i valori d\u2019azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l\u2019esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;adeguati programmi di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;la progettazione e l\u2019organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;l\u2019a deguata informazione e formazione dei lavoratori sull\u2019uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;la limitazione della durata e dell\u2019intensit\u00e0 dell\u2019esposizione;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;l\u2019organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall\u2019umidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e\u2019 stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l\u2019esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 204.&nbsp;<em>Sorveglianza sanitaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d\u2019azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l\u2019anno o con periodicit\u00e0 diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L\u2019organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu\u00f2 disporre contenuti e periodicit\u00e0 della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altres\u00ec sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o pi\u00f9 delle seguenti condizioni: l\u2019esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e\u2019 tale da rendere possibile l\u2019individuazione di un nesso tra l\u2019esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e\u2019 probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 205.&nbsp;<em>Deroghe<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, pu\u00f2 richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel caso di attivit\u00e0 lavorative in cui l\u2019esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche e\u2019 abitualmente inferiore ai valori di azione, ma pu\u00f2 occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro pu\u00f2 richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell\u2019esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e\u2019 sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall\u2019organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e\u2019 condizionata allintensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l\u2019intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo IV<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 206.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall\u2019esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall\u2019articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall\u2019assorbimento di energia, e da correnti di contatto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 207.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;valori limite di esposizione: limiti all\u2019esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;valori di azione: l\u2019entit\u00e0 dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensit\u00e0 di campo elettrico (E), intensit\u00e0 di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densit\u00e0 di potenza (S), che determina l\u2019obbligo di adottare una o pi\u00f9 delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 208.&nbsp;<em>Valori limite di esposizione e valori d\u2019azione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I valori limite di esposizione sono riportati nell\u2019allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I valori di azione sono riportati nell\u2019allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 209.&nbsp;<em>Identificazione dell\u2019esposizione e valutazione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019ambito della valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformit\u00e0 alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche\u2019 le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell\u2019esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l\u2019igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.<\/p>\n\n\n\n<p>2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformit\u00e0 al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all\u2019articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purche\u2019 si sia gi\u00e0 proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell\u2019esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999\/519\/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nell\u2019ambito della valutazione del rischio di cui all\u2019articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell\u2019esposizione;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all\u2019articolo 208;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all\u2019accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;l\u2019esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;la disponibilit\u00e0 di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;sorgenti multiple di esposizione;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all\u2019articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall\u2019articolo 210.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 210.&nbsp;<em>Misure di prevenzione e protezione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all\u2019articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell\u2019articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d\u2019azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensit\u00e0 inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;delle misure tecniche per ridurre l\u2019emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l\u2019uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;degli appropriati programmi di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>f)<\/em>&nbsp;della limitazione della durata e dell\u2019intensit\u00e0 dell\u2019esposizione;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;della disponibilit\u00e0 di adeguati dispositivi di protezione individuale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Iuoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un\u2019apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell\u2019articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l\u2019accesso alle stesse e\u2019 limitato laddove ci\u00f2 sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche\u2019, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l\u2019esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.<\/p>\n\n\n\n<p>4. A norma dell\u2019articolo 209, comma 4, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 211.&nbsp;<em>Sorveglianza sanitaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l\u2019anno o con periodicit\u00e0 inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all\u2019articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L\u2019organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu\u00f2 disporre contenuti e periodicit\u00e0 diversi da quelli forniti dal medico competente.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall\u2019articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e\u2019 stata rilevata un\u2019esposizione superiore ai valori di azione di cui all\u2019articolo 208, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 212.&nbsp;<em>Linee guida<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l\u2019applicazione del presente capo nello specifico settore dell\u2019utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.<\/p>\n\n\n\n<p>Capo V<\/p>\n\n\n\n<p>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 213.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall\u2019esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 214.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d\u2019onda compresa tra 100 []m e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d\u2019onda compresa tra 100 e 400 []m. La banda degli ultravioletti e\u2019 suddivisa in UVA (315-400 []m), UVB (280-315[]m) e UVC (100-280 []m); 2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d\u2019onda compresa tra 380 e 780 []m; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d\u2019onda compresa tra 780 []m e 1 mm. La regione degli infrarossi e\u2019 suddivisa in IRA (780-1400 []m), IRB (1400-3000 []m) e IRC (3000 []m-1 mm);&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d\u2019onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>d)<\/em>&nbsp;radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;irradianza (E) o densit\u00e0 di potenza: la potenza radiante incidente per unit\u00e0 di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell\u2019irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unit\u00e0 d\u2019angolo solido per unit\u00e0 di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali e\u2019 esposto un lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 215.&nbsp;<em>Valori limite di esposizione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell\u2019allegato XXXVII, parte I.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell\u2019allegato XXXVII, parte II.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 216.&nbsp;<em>Identificazione dell\u2019esposizione e valutazione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nellambito della valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e\/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e\/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l\u2019illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell\u2019Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l\u2019igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il livello, la gamma di lunghezze d\u2019onda e la durata dell\u2019esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i valori limite di esposizione di cui all\u2019articolo 215;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;qualsiasi effetto indiretto come l\u2019accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;lesistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;la disponibilit\u00e0 di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;&nbsp;<em>h<\/em>) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformit\u00e0 delle pertinenti direttive comunitarie.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 217.&nbsp;<em>Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Se la valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, mette in evidenza che i valori limite d\u2019esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d\u2019azione che comprende misure tecniche e\/o organizzative destinate ad evitare che l\u2019esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;delle misure tecniche per ridurre l\u2019emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l\u2019uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;degli opportuni programmi di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;della limitazione della durata e del livello dell\u2019esposizione;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;della disponibilit\u00e0 di adeguati dispositivi di protezione individuale;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In base alla valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un\u2019apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l\u2019accesso alle stesse e\u2019 limitato, laddove ci\u00f2 sia tecnicamente possibile.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 218. Sorveglianza sanitaria<\/p>\n\n\n\n<p>1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l\u2019anno o con periodicit\u00e0 inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria e\u2019 effettuata con l\u2019obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonche\u2019 prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall\u2019esposizione a radiazioni ottiche.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall\u2019articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e\u2019 stata rilevata un\u2019esposizione superiore ai valori limite di cui all\u2019articolo 215.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell\u2019esposizione;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;il datore di lavoro e\u2019 informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo VI<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni &lt;\\p&gt;<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 219.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro e\u2019 punito con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da due a quattro mesi o con l\u2019ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 220.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del medico competente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il medico competente e\u2019 punito con l\u2019arresto fino tre mesi o con l\u2019ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo IX<\/p>\n\n\n\n<p>SOSTANZE PERICOLOSE<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Protezione da agenti chimici<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 221.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivit\u00e0 lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano altres\u00ec al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall\u2019articolo 2 della direttiva 93\/75\/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell\u2019accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivit\u00e0 comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 222.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente capo si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonche\u2019 gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l\u2019ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonche\u2019 gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l\u2019ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro propriet\u00e0 chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e\u2019 stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;attivit\u00e0 che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivit\u00e0 lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l\u2019utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l\u2019immagazzinamento, il trasporto o l\u2019eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivit\u00e0 lavorativa;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell\u2019aria all\u2019interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e\u2019 riportato nell\u2019allegato XXXVIII;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell\u2019appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e\u2019 riportato nell\u2019allegato XXXIX;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell\u2019esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;pericolo: la propriet\u00e0 intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;rischio: la probabilit\u00e0 che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 223.&nbsp;<em>Valutazione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nella valutazione di cui all\u2019articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l\u2019eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le loro propriet\u00e0 pericolose;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell\u2019immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;il livello, il tipo e la durata dellesposizione;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantit\u00e0 degli stessi;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e\u2019 riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gi\u00e0 intraprese.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell\u2019articolo 224 e, ove applicabile, dell\u2019articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivit\u00e0, ivi compresa la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>e la pulizia, per le quali e\u2019 prevedibile la possibilit\u00e0 di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l\u2019adozione di tutte le misure tecniche.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nel caso di attivit\u00e0 lavorative che comportano l\u2019esposizione a pi\u00f9 agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell\u2019immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e\u2019 tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La valutazione del rischio pu\u00f2 includere la giustificazione che la natura e l\u2019entit\u00e0 dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un\u2019ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nel caso di un\u2019attivit\u00e0 nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l\u2019attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivit\u00e0 comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all\u2019attuazione delle misure di prevenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 224.&nbsp;<em>Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>adeguate;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;riduzione al minimo della durata e dell\u2019intensit\u00e0 dell\u2019esposizione;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;misure igieniche adeguate;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;riduzione al minimo della quantit\u00e0 di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessit\u00e0 della lavorazione;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell\u2019immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche\u2019 dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantit\u00e0 di un agente chimico pericoloso e alle modalit\u00e0 e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e\u2019 solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 225.&nbsp;<em>Misure specifiche di protezione e di prevenzione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, sulla base dell\u2019attivit\u00e0 e della valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 223, provvede affinche\u2019 il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell\u2019attivit\u00e0 lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell\u2019attivit\u00e0 non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l\u2019applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorit\u00e0:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche\u2019 uso di attrezzature e materiali adeguati;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l\u2019esposizione;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull\u2019esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e\u2019 riportato un elenco meramente indicativo nell\u2019allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell\u2019esposizione in termini spazio temporali.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell\u2019evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l\u2019adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l\u2019immagazzinamento, la manipolazione e l\u2019isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantit\u00e0 pericolose di sostanze chimicamente instabili.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Laddove la natura dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantit\u00e0 pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l\u2019esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all\u2019accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l\u2019uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell\u2019evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne d\u00e0 comunicazione, senza indugio, all\u2019organo di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 226.&nbsp;<em>Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonche\u2019 quelle previste dal decreto del Ministro dell\u2019interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>&nbsp;n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Ai lavoratori cui e\u2019 consentito operare nell\u2019area colpita o ai lavoratori indispensabili all\u2019effettuazione delle riparazioni e delle attivit\u00e0 necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d\u2019allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l\u2019incidente o l\u2019emergenza.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;informazioni preliminari sulle attivit\u00e0 pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l\u2019identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 227.&nbsp;<em>Informazione e formazione per i lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l\u2019identit\u00e0 degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell\u2019immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all\u2019articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall\u2019addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinche\u2019 la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il responsabile dell\u2019immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 228.&nbsp;<em>Divieti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l\u2019impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivit\u00e0 indicate all\u2019allegato XL.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il divieto non si applica se un agente e\u2019 presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell\u2019allegato stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attivit\u00e0:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;attivit\u00e0 a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;attivit\u00e0 volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, il datore di lavoro evita l\u2019esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l\u2019uso pi\u00f9 rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivit\u00e0 di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e\u2019 corredata dalle seguenti informazioni:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i motivi della richiesta di deroga;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i quantitativi dell\u2019agente da utilizzare annualmente;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;il numero dei lavoratori addetti;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;descrizione delle attivit\u00e0 e delle reazioni o processi;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l\u2019esposizione dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 229.&nbsp;<em>Sorveglianza sanitaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall\u2019articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all\u2019articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l\u2019esposizione;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;periodicamente, di norma una volta l\u2019anno o con periodicit\u00e0 diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;all\u2019atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il monitoraggio biologico e\u2019 obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e\u2019 stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l\u2019allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell\u2019articolo 42.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Nel caso in cui all\u2019atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l\u2019esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell\u2019articolo 223;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;tenere conto del parere del medico competente nell\u2019attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;prendere le misure affinche\u2019 sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un\u2019esposizione simile.<\/p>\n\n\n\n<p>8. L\u2019organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu\u00f2 disporre contenuti e periodicit\u00e0 della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 230.&nbsp;<em>Cartelle sanitarie e di rischio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all\u2019articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall\u2019articolo 25, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>, e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;ed&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l\u2019altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Su richiesta, e\u2019 fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 231.&nbsp;<em>Consultazione e partecipazione dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all\u2019articolo 50.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 232.&nbsp;<em>Adeguamenti normativi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e\u2019 istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l\u2019aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e\u2019 composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dellIstituto superiore di sanit\u00e0, dell\u2019ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con uno o pi\u00f9 decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altres stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell\u2019evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Con i decreti di cui al comma 2 e\u2019 inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all\u2019articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantit\u00e0 ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nelle more dell\u2019adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o pi\u00f9 decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l\u2019individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all\u2019articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato e\u2019 comunque effettuata dal datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Protezione da agenti cancerogeni e mutageni<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione I<\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni generali&nbsp;<\/em>Art. 233.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo quanto previsto per le attivit\u00e0 disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea dell\u2019energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit\u00e0 nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 234. Definizioni<\/p>\n\n\n\n<p>1. Agli effetti del presente decreto si intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o pi\u00f9 sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o pi\u00f9 delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all\u2019allegato XLII, nonche\u2019 una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall\u2019allegato XLII;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o pi\u00f9 sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o pi\u00f9 delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell\u2019aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell\u2019allegato XLIII.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione II<\/p>\n\n\n\n<p>Obblighi del datore di lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 235.&nbsp;<em>Sostituzione e riduzione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro evita o riduce l\u2019utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se non e\u2019 tecnicamente possibile sostituire l\u2019agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinche\u2019 la produzione o l\u2019utilizzazione dell\u2019agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purche\u2019 tecnicamente possibile.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e\u2019 tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche\u2019 il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al pi\u00f9 basso valore tecnicamente possibile. L\u2019esposizione non deve comunque superare il valore limite dell\u2019agente stabilito nell\u2019allegato XLIII.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 236.&nbsp;<em>Valutazione del rischio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo quanto previsto all\u2019articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell\u2019esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all\u2019articolo 17.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacit\u00e0 degli stessi di penetrare nell\u2019organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e\u2019 assorbimento cutaneo.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarit\u00e0 delle situazioni lavorative.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il documento di cui all\u2019articolo 28, comma 2, o l\u2019autocertificazione dell\u2019effettuazione della valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le attivit\u00e0 lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all\u2019allegato XLII, con l\u2019indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurit\u00e0 o sottoprodotti;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;l\u2019esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall\u2019ultima valutazione effettuata.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il rappresentante per la sicurezza pu\u00f2 richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l\u2019obbligo di cui all\u2019articolo 50, comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 237.&nbsp;<em>Misure tecniche, organizzative, procedurali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessit\u00e0 delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessit\u00e0 predette;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali \u00abvietato fumare\u00bb, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree e\u2019 fatto divieto di fumare;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi e\u2019 emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell\u2019aria. Se ci\u00f2 non e\u2019 tecnicamente possibile, l\u2019eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il pi\u00f9 vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell\u2019articolo 18, comma 1, lettera&nbsp;<em>q)<\/em>. L\u2019ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l\u2019efficacia delle misure di cui alla lettera&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell\u2019allegato XLI del presente decreto legislativo;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;assicura che la raccolta e l\u2019immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l\u2019esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 238.&nbsp;<em>Misure tecniche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;provvede affinche\u2019 i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altres\u00ec a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nelle zone di lavoro di cui all\u2019articolo 237, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, e\u2019 vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 239. Informazione e formazione<\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le precauzioni da prendere per evitare l\u2019esposizione;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le misure igieniche da osservare;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;la necessit\u00e0 di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivit\u00e0 in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche\u2019 gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 240.&nbsp;<em>Esposizione non prevedibile<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un\u2019esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell\u2019evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l\u2019area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l\u2019uso dei dispositivi di protezione non pu\u00f2 essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e\u2019 limitata al tempo strettamente necessario.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all\u2019organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 241.&nbsp;<em>Operazioni lavorative particolari<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Per le operazioni lavorative, quale quella di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, per le quali e\u2019 prevedibile, nonostante l\u2019adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un\u2019esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all\u2019isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti e\u2019 in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione III<\/p>\n\n\n\n<p>Sorveglianza sanitaria<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 242.&nbsp;<em>Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all\u2019articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere lallontanamento del lavoratore secondo le procedure dell\u2019articolo 42.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l\u2019esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>5. A seguito dell\u2019informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;una nuova valutazione del rischio in conformit\u00e0 all\u2019articolo 236;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell\u2019agente in aria per verificare l\u2019efficacia delle misure adottate.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all\u2019oppor-tunit\u00e0 di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell\u2019attivit lavorativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 243.&nbsp;<em>Registro di esposizione e cartelle sanitarie<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori di cui all\u2019articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e\u2019 riportata, per ciascuno di essi, l\u2019attivit\u00e0 svolta, l\u2019agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell\u2019esposizione a tale agente. Detto registro e\u2019 istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all\u2019articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall\u2019articolo 25, comma 1, lettera&nbsp;<em>c)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all\u2019Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro \u2013 ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>5. In caso di cessazione di attivit\u00e0 dell\u2019azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all\u2019ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall\u2019ISPESL fino a quarant\u2019anni dalla cessazione di ogni attivit\u00e0 che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.<\/p>\n\n\n\n<p>7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;consegna copia del registro di cui al comma 1 all\u2019ISPESL ed all\u2019organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;consegna, a richiesta, all\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0 copia del registro di cui al comma 1;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;in caso di cessazione di attivit\u00e0 dell\u2019azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all\u2019organo di vigilanza competente per territorio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivit\u00e0 con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all\u2019ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche\u2019 copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.<\/p>\n\n\n\n<p>9. I modelli e le modalit\u00e0 di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.<\/p>\n\n\n\n<p>10. L\u2019ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 244.&nbsp;<em>Registrazione dei tumori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. L\u2019ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all\u2019articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonche\u2019 i dati di carattere occupazionale rilevati, nell\u2019ambito delle rispettive attivit\u00e0 istituzionali, dall\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale, dall\u2019Istituto nazionale di statistica, dall\u2019Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altres\u00ec integrano i flussi informativi di cui all\u2019articolo 8.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche\u2019 gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all\u2019ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalit\u00e0 di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Presso l\u2019ISPESL e\u2019 costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;ai casi di neoplasie delle cavit\u00e0 nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;ai casi di neoplasie a pi\u00f9 bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalit\u00e0 di possibile significativit\u00e0 epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>4. L\u2019ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all\u2019INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicit\u00e0 annuale.<\/p>\n\n\n\n<p>5. I contenuti, le modalit\u00e0 di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d\u2019intesa con le regioni e province autonome.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 245. Adeguamenti normativi<\/p>\n\n\n\n<p>1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell\u2019evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;e\u2019 pubblicato l\u2019elenco delle sostanze in funzione dell\u2019individuazione effettuata ai sensi del comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Protezione dai rischi connessi all\u2019esposizione all\u2019amianto<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione I<\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni generali<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 246.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attivit\u00e0 lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, rimozione dell\u2019amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche\u2019 bonifica delle aree interessate.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 247.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;l\u2019actinolite d\u2019amianto, n. CAS 77536-66-4;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;la grunerite d\u2019amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;l\u2019antofillite d\u2019amianto, n. CAS 77536-67-5;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;la tremolite d\u2019amianto, n. CAS 77536-68-6.<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione II<\/p>\n\n\n\n<p>Obblighi del datore di lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 248.&nbsp;<em>Individuazione della presenza di amianto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d\u2019amianto.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se vi e\u2019 il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 249.&nbsp;<em>Valutazione del rischio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>l. Nella valutazione di cui all\u2019articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall\u2019amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell\u2019esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensit\u00e0 e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all\u2019amianto non e\u2019 superato nell\u2019aria dell\u2019ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivit\u00e0:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;brevi attivit\u00e0 non continuative di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a><a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><\/a>durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;sorveglianza e controllo dell\u2019aria e prelievo dei campioni ai fini dell\u2019individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell\u2019esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall\u2019amianto o dai materiali contenenti amianto.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La Commissione consultiva permanente di cui all\u2019articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensit\u00e0, di cui al comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 250.&nbsp;<em>Notifica<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Prima dell\u2019inizio dei lavori di cui all\u2019articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all\u2019organo di vigilanza competente per territorio.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ubicazione del cantiere;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;tipi e quantitativi di amianto manipolati;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;attivit\u00e0 e procedimenti applicati;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;numero di lavoratori interessati;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;data di inizio dei lavori e relativa durata;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;misure adottate per limitare l\u2019esposizione dei lavoratori all\u2019amianto.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019 i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell\u2019esposizione alla polvere proveniente dall\u2019amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 251.&nbsp;<em>Misure di prevenzione e protezione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. In tutte le attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 246, l\u2019esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall\u2019amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell\u2019articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall\u2019amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero pi\u00f9 basso possibile;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell\u2019aria e tale da garantire all\u2019utilizzatore in ogni caso che l\u2019aria filtrata presente all\u2019interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all\u2019articolo 254;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;l\u2019utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all\u2019impegno fisico richiesto dal lavoro, l\u2019accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all\u2019articolo 256, comma 4, lettera&nbsp;<em>d)<\/em>;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall\u2019articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ci\u00f2 non e\u2019 possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell\u2019aria;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell\u2019amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;l\u2019amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il pi\u00f9 presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sar\u00e0 apposta un\u2019etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformit\u00e0 alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 252.&nbsp;<em>Misure igieniche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 249, comma 2, per tutte le attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche\u2019:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i luoghi in cui si svolgono tali attivit\u00e0 siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;detti indumenti di lavoro o protettivi restino all\u2019interno dell\u2019impresa. Essi possono essere trasportati all\u2019esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l\u2019impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;&nbsp;<em>f)&nbsp;<\/em>i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;l\u2019equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l\u2019equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 253.&nbsp;<em>Controllo dell\u2019esposizione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all\u2019articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell\u2019aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell\u2019articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell\u2019esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall\u2019amianto o dai materiali contenenti amianto.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell\u2019ambito del servizio di cui all\u2019articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanit\u00e0 in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla&nbsp;<em>Gazzetta<\/em>&nbsp;<em>Ufficiale<\/em>&nbsp;della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un\u2019esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il conteggio delle fibre di amianto e\u2019 effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Ai fini della misurazione dell\u2019amianto nell\u2019aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza\/larghezza sia superiore a 3:1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 254.&nbsp;<em>Valore limite<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il valore limite di esposizione per l\u2019amianto e\u2019 fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche\u2019 nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell\u2019aria superiore al valore limite.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il pi\u00f9 presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro pu\u00f2 proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Per verificare l\u2019efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell\u2019aria.<\/p>\n\n\n\n<p>4. In ogni caso, se l\u2019esposizione non pu\u00f2 essere ridotta con altri mezzi e\u2019 necessario luso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall\u2019articolo 251, comma 1, lettera b); l\u2019utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all\u2019impegno fisico richiesto dal lavoro; l\u2019accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all\u2019articolo 256, comma 4, lettera&nbsp;<em>d)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nell\u2019ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell\u2019impegno fisico e delle condizioni climatiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 255.&nbsp;<em>Operazioni lavorative particolari<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l\u2019adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell\u2019aria, e\u2019 prevedibile che questa superi il valore limite di cui all\u2019articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall\u2019articolo 251, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;provvede all\u2019affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;&nbsp;<em>d)&nbsp;<\/em>consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all\u2019articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 256.&nbsp;<em>Lavori di demolizione o rimozione dell\u2019amianto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavori di demolizione o di rimozione dell\u2019amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all\u2019articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro, prima dell\u2019inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell\u2019amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche\u2019 dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell\u2019ambiente esterno.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;rimozione dell\u2019amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell\u2019applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l\u2019amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;verifica dell\u2019assenza di rischi dovuti all\u2019esposizione all\u2019amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell\u2019amianto;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all\u2019articolo 254, delle misure di cui all\u2019articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;natura dei lavori e loro durata presumibile;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;luogo ove i lavori verranno effettuati;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;tecniche lavorative adottate per la rimozione dell\u2019amianto;&nbsp;<em>l)<\/em>&nbsp;caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;ed&nbsp;<em>e)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Copia del piano di lavoro e\u2019 inviata all\u2019organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell\u2019inizio dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>6. L\u2019invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all\u2019articolo 50.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019 i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 257.&nbsp;<em>Informazione dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivit\u00e0 comportanti esposizione ad amianto, nonche\u2019 ai loro rappresentanti, informazioni su:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i rischi per la salute dovuti all\u2019esposizione alla polvere proveniente dall\u2019amianto o dai materiali contenenti amianto;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessit\u00e0 di non fumare;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le modalit\u00e0 di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l\u2019esposizione;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;l\u2019esistenza del valore limite di cui all\u2019articolo 254 e la necessit\u00e0 del monitoraggio ambientale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell\u2019aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall\u2019articolo 254, il datore di lavoro informa il pi\u00f9 presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 258.&nbsp;<em>Formazione dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le propriet\u00e0 dell\u2019amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l\u2019effetto sinergico del tabagismo;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le operazioni che possono comportare un\u2019esposizione all\u2019amianto e l\u2019importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;le procedure di emergenza;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;le procedure di decontaminazione;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;l\u2019eliminazione dei rifiuti;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;la necessit\u00e0 della sorveglianza medica.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell\u2019amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all\u2019articolo 10, comma 2, lettera&nbsp;<em>h)<\/em>, della legge 27 marzo 1992, n. 257.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 259. Sorveglianza sanitaria<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> 1. I lavoratori addetti alle opere di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/letture-tecniche\/normative-di-riferimento\/manutenzione-nel-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81\/#return\"><u>manutenzione<\/u><\/a>, rimozione dell\u2019amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche\u2019 bonifica delle aree interessate cui all\u2019articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicit\u00e0 fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilit\u00e0 di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I lavoratori che durante la loro attivit\u00e0 sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all\u2019articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all\u2019atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all\u2019opportunit\u00e0 di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l\u2019anamnesi individuale, l\u2019esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche\u2019 esami della funzione respiratoria.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il medico competente, sulla base dell\u2019evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l\u2019opportunit\u00e0 di effettuare altri esami quali la citologia dell\u2019espettorato, l\u2019esame radiografico del torace o la tomodensitometria.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 260.&nbsp;<em>Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all\u2019articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell\u2019ambiente e l\u2019uso di idonei DPI, nella valutazione dell\u2019esposizione accerta che l\u2019esposizione e\u2019 stata superiore a quella prevista dall\u2019articolo 251, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all\u2019articolo 240, li iscrive nel registro di cui all\u2019articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all\u2019ISPESL. L\u2019iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l\u2019obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all\u2019articolo 251, comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all\u2019ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all\u2019ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>4. L\u2019ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell\u2019esposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 261.&nbsp;<em>Mesoteliomi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell\u2019articolo 244, comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo IV<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 262.&nbsp;<em>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a tre mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e 7;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 263.&nbsp;<em>Sanzioni per il preposto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il preposto e\u2019 punito nei limiti dell\u2019attivit\u00e0 alla quale e\u2019 tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all\u2019articolo 19:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto sino a due mesi o con l\u2019ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 264.&nbsp;<em>Sanzioni per il medico competente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il medico competente e\u2019 punito:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a due mesi o con l\u2019ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell\u2019articolo 243, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 265.&nbsp;<em>Sanzioni per i lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori sono puniti con l\u2019arresto fino a quindici giorni o con l\u2019ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell\u2019articolo 240, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo X<\/p>\n\n\n\n<p>ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>&lt;\\p&gt;&nbsp;<\/em>Art. 266.<\/p>\n\n\n\n<p>&lt;\\p&gt;&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit\u00e0 lavorative nelle quali vi e\u2019 rischio di esposizione ad agenti biologici.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull\u2019impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull\u2019emissione deliberata nell\u2019ambiente di organismi geneticamente modificati.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 267.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai sensi del presente titolo s\u2019intende per:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;microrganismo: qualsiasi entit\u00e0 microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 268.&nbsp;<em>Classificazione degli agenti biologici<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilit\u00e0 di causare malattie in soggetti umani;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;agente biologico del gruppo 2: un agente che pu\u00f2 causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e\u2019 poco probabile che si propaga nella comunit\u00e0; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;agente biologico del gruppo 3: un agente che pu\u00f2 causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l\u2019agente biologico pu\u00f2 propagarsi nella comunit\u00e0, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che pu\u00f2 provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e pu\u00f2 presentare un elevato rischio di propagazione nella comunit\u00e0; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel caso in cui l\u2019agente biologico oggetto di classificazione non pu\u00f2 essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio pi\u00f9 elevato tra le due possibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019allegato XLVI riporta l\u2019elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 269.&nbsp;<em>Comunicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivit\u00e0 che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all\u2019organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell\u2019inizio dei lavori:&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>a)<\/em>&nbsp;il nome e l\u2019indirizzo dell\u2019azienda e il suo titolare;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><em>b)<\/em>&nbsp;il documento di cui all\u2019articolo 271, comma 5.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro che e\u2019 stato autorizzato all\u2019esercizio di attivit\u00e0 che comporta l\u2019utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 e\u2019 tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ove le attivit\u00e0 di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all\u2019allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera&nbsp;<em>b)<\/em>, e\u2019 sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 270.&nbsp;<em>Autorizzazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La richiesta di autorizzazione e\u2019 corredata da:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le informazioni di cui all\u2019articolo 269, comma 1;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;l\u2019elenco degli agenti che si intende utilizzare.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019autorizzazione e\u2019 rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0. Essa ha la durata di 5 anni ed e\u2019 rinnovabile. L\u2019accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l\u2019autorizzazione ne comporta la revoca.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il datore di lavoro in possesso dell\u2019autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche\u2019 di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.<\/p>\n\n\n\n<p>5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il Ministero della salute comunica all\u2019organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell\u2019utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e\u2019 stata comunicata l\u2019utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Obblighi del datore di lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>&lt;\\p&gt; Art. 271.&nbsp;<em>Valutazione del rischio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all\u2019articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell\u2019agente biologico e delle modalit\u00e0 lavorative, ed in particolare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall\u2019allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all\u2019articolo 268, commi 1 e 2;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;dell\u2019informazione sulle malattie che possono essere contratte;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;dei potenziali effetti allergici e tossici;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;della conoscenza di una patologia della quale e\u2019 affetto un lavoratore, che e\u2019 da porre in correlazione diretta all\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria competente che possono influire sul rischio;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarit\u00e0 delle situazioni lavorative.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall\u2019ultima valutazione effettuata.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nelle attivit\u00e0, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell\u2019allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro pu\u00f2 prescindere dall\u2019applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l\u2019attuazione di tali misure non e\u2019 necessaria.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il documento di cui all\u2019articolo 17 e\u2019 integrato dai seguenti dati:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera&nbsp;<em>a)<\/em>;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le generalit\u00e0 del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche\u2019 le misure preventive e protettive applicate;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il rappresentante per la sicurezza e\u2019 consultato prima dell\u2019effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 272.&nbsp;<em>Misure tecniche, organizzative, procedurali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. In tutte le attivit\u00e0 per le quali la valutazione di cui all\u2019articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In particolare, il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;evita l\u2019utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivit\u00e0 lavorativa lo consente;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;progetta adeguatamente i processi lavorativi;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l\u2019esposizione;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell\u2019allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;&nbsp;<em>g)<\/em>&nbsp;elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;&nbsp;<em>h)<\/em>&nbsp;definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;&nbsp;<em>i)<\/em>&nbsp;verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;&nbsp;<em>l)&nbsp;<\/em>predispone i mezzi necessari per la raccolta, l\u2019immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l\u2019impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;&nbsp;<em>m)<\/em>&nbsp;concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all\u2019interno del luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 273.&nbsp;<em>Misure igieniche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. In tutte le attivit\u00e0 nelle quali la valutazione di cui allarticolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche\u2019, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altres\u00ec a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell\u2019utilizzazione successiva;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nelle aree di lavoro in cui c\u2019e\u2019 rischio di esposizione e\u2019 vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 274.&nbsp;<em>Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell\u2019organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l\u2019operatore e per la comunit\u00e0, i materiali ed i rifiuti contaminati.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell\u2019allegato XLVII.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 275.&nbsp;<em>Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all\u2019allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l\u2019uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformit\u00e0 all\u2019allegato XLVII.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro assicura che l\u2019uso di agenti biologici sia eseguito:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l\u2019agente appartiene al gruppo 2;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l\u2019agente appartiene al gruppo 3;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l\u2019agente appartiene al gruppo 4.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nei laboratori comportanti l\u2019uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l\u2019uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso pu\u00f2 far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0, pu\u00f2 individuare misure di contenimento pi\u00f9 elevate.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 276.&nbsp;<em>Misure specifiche per i processi industriali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all\u2019allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l\u2019uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell\u2019allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all\u2019articolo 275.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso pu\u00f2 far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 277.&nbsp;<em>Misure di emergenza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell\u2019ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l\u2019obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro informa al pi\u00f9 presto l\u2019organo di vigilanza territorialmente competente, nonche\u2019 i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell\u2019evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha gi\u00e0 adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all\u2019uso di agenti biologici.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 278.&nbsp;<em>Informazioni e formazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nelle attivit\u00e0 per le quali la valutazione di cui all\u2019articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;le precauzioni da prendere per evitare l\u2019esposizione;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;le misure igieniche da osservare;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3. L\u2019informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivit\u00e0 in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo III<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sorveglianza sanitaria<\/p>\n\n\n\n<p>&lt;\\p&gt; Art. 279.&nbsp;<em>Prevenzione e controllo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori addetti alle attivit\u00e0 per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gi\u00e0 immuni all\u2019agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;l\u2019allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell\u2019articolo 42.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l\u2019esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>4. A seguito dell\u2019informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformit\u00e0 all\u2019articolo 271.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessit\u00e0 di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell\u2019allegato XLVI nonche\u2019 sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 280.&nbsp;<em>Registri degli esposti e degli eventi accidentali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori addetti ad attivit\u00e0 comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l\u2019attivit\u00e0 svolta, l\u2019agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il datore di lavoro:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;consegna copia del registro di cui al comma 1 all\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0, all\u2019Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all\u2019organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;comunica all\u2019Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all\u2019organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l\u2019aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;in caso di cessazione di attivit\u00e0 dell\u2019azienda, consegna all\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0 e all\u2019organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all\u2019Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonche\u2019 le cartelle sanitarie e di rischio;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivit\u00e0 che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all\u2019ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche\u2019 copia della cartella sanitaria e di rischio;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall\u2019ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivit\u00e0 che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e\u2019 noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e\u2019 di quaranta anni.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La documentazione di cui ai precedenti commi e\u2019 custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>6. I modelli e le modalit\u00e0 di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.<\/p>\n\n\n\n<p>7. L\u2019ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 281.&nbsp;<em>Registro dei casi di malattia e di decesso<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Presso l\u2019ISPESL e\u2019 tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all\u2019esposizione ad agenti biologici.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I medici, nonche\u2019 le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all\u2019ISPESL copia della relativa documentazione clinica.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalit\u00e0 di tenuta del registro di cui al comma 1, nonche\u2019 le modalit\u00e0 di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l\u2019utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo IV<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 282.&nbsp;<em>Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell\u2019articolo 280, commi 3 e 4.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 283.&nbsp;<em>Sanzioni a carico dei preposti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il preposto e\u2019 punito nei limiti dell\u2019attivit\u00e0 alla quale e\u2019 tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all\u2019articolo 19:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 284.&nbsp;<em>Sanzioni a carico del medico competente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il medico competente e\u2019 punito con l\u2019arresto fino a due mesi o con l\u2019ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell\u2019articolo 279, comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 285.&nbsp;<em>Sanzioni a carico dei lavoratori<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. I lavoratori sono puniti:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell\u2019articolo 277, comma 3;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;con l\u2019arresto fino a quindici giorni o con l\u2019ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell\u2019articolo 277, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 286.&nbsp;<em>Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Chiunque viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 273, comma 2, e\u2019 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo XI<\/p>\n\n\n\n<p>PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo I<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Disposizioni generali&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Art. 287.&nbsp;<em>Campo di applicazione<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all\u2019articolo 288.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove e\u2019 presente un\u2019area con atmosfere esplosive, oppure e\u2019 prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell\u2019ambiente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il presente titolo non si applica:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;alluso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;alla produzione, alla manipolazione, all\u2019uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;all\u2019impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l\u2019Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l\u2019Organizzazione per l\u2019Aviazione civile internazionale (ICAO), l\u2019Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche\u2019 la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 288.&nbsp;<em>Definizioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini del presente titolo, si intende per: \u00abatmosfera esplosiva\u00bb una miscela con l\u2019aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Obblighi del datore di lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 289.&nbsp;<em>Prevenzione e protezione contro le esplosioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all\u2019articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell\u2019attivit\u00e0; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Se la natura dell\u2019attivit\u00e0 non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;evitare l\u2019accensione di atmosfere esplosive;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;attenuare gli effetti pregiudizievoli di un\u2019esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione<\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019assolvere gli obblighi stabiliti dall\u2019articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;probabilit\u00e0 e durata della presenza di atmosfere esplosive;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;probabilit\u00e0 che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;caratteristiche dell\u2019impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;entit\u00e0 degli effetti prevedibili.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 291.&nbsp;<em>Obblighi generali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all\u2019articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinche\u2019:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantit\u00e0 tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantit\u00e0 tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l\u2019utilizzo di mezzi tecnici adeguati.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 292.&nbsp;<em>Coordinamento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di pi\u00f9 imprese, ciascun datore di lavoro e\u2019 responsabile per le questioni soggette al suo controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Fermo restando la responsabilit\u00e0 individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall\u2019articolo 26, il datore di lavoro che e\u2019 responsabile del luogo di lavoro, coordina l\u2019attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all\u2019articolo 294, l\u2019obiettivo, le misure e le modalit\u00e0 di attuazione di detto coordinamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 293.&nbsp;<em>Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell\u2019allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all\u2019allegato L.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantit\u00e0 tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell\u2019allegato LI.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 294.&nbsp;<em>Documento sulla protezione contro le esplosioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nell\u2019assolvere gli obblighi stabiliti dall\u2019articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: \u00abdocumento sulla protezione contro le esplosioni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all\u2019allegato XLIX;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all\u2019allegato L;&nbsp;<em>e)<\/em>&nbsp;che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;&nbsp;<em>f)<\/em>&nbsp;che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l\u2019impiego sicuro di attrezzature di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell\u2019inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l\u2019organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il documento di cui al comma 1 e\u2019 parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 17, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 295.&nbsp;<em>Termini per l\u2019adeguamento<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gi\u00e0 utilizzate o a disposizione dell\u2019impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all\u2019allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell\u2019impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all\u2019allegato L, parti A e B.<\/p>\n\n\n\n<p>3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 296.&nbsp;<em>Verifiche<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro provvede affinche\u2019 le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell\u2019allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Capo II<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Sanzioni<\/p>\n\n\n\n<p>&lt;\\p&gt; Art. 297.&nbsp;<em>Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo XII<\/p>\n\n\n\n<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 298.&nbsp;<em>Principio di specialit\u00e0<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Quando uno stesso fatto e\u2019 punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o pi\u00f9 disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 299.&nbsp;<em>Esercizio di fatto di poteri direttivi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettere&nbsp;<em>b)<\/em>,&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;ed&nbsp;<em>e)<\/em>, gravano altres\u00ec su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 300.&nbsp;<em>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. L\u2019articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e\u2019 sostituito dal seguente: \u00abArt. 25-<em>septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).<\/em>\u2013 1. In relazione al delitto di cui all\u2019articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell\u2019articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all\u2019articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all\u2019articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all\u2019articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all\u2019articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all\u2019articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 301.&nbsp;<em>Applicabilit\u00e0 delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonche\u2019 da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell\u2019arresto o dell\u2019ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 302.&nbsp;<em>Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell\u2019arresto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell\u2019arresto il giudice applica, in luogo dell\u2019arresto, la pena dell\u2019ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarit\u00e0, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La sostituzione di cui al comma 1 non e\u2019 in ogni caso consentita:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;quando il fatto e\u2019 stato commesso da soggetto che abbia gi\u00e0 riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all\u2019ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Nell\u2019ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l\u2019imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all\u2019ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 303.&nbsp;<em>Circostanza attenuante<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell\u2019arresto, anche in via alternativa, e\u2019 ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all\u2019articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarit\u00e0 riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell\u2019articolo 302.<\/p>\n\n\n\n<p>Titolo XIII<\/p>\n\n\n\n<p>NORME TRANSITORIE E FINALI<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 304.&nbsp;<em>Abrogazioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 3, comma 3, e dall\u2019articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l\u2019articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;l\u2019articolo 36-<em>bis<\/em>, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;&nbsp;<em>c)<\/em>&nbsp;gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;&nbsp;<em>d)<\/em>&nbsp;ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con uno o pi\u00f9 decreti integrativi attuativi della delega prevista dall\u2019articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all\u2019armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Fino all\u2019emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 305.&nbsp;<em>Clausola finanziaria<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall\u2019articolo 11, commi 1 e 2, dall\u2019esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 306.&nbsp;<em>Disposizioni finali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera&nbsp;<em>a)<\/em>, e 28, nonche\u2019 le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell\u2019articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004\/40\/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all\u2019articolo 6, si d\u00e0 attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell\u2019Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalit\u00e0 esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche\u2019 da altre direttive gi\u00e0 recepite nell\u2019ordinamento nazionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La parola \u201cmanutenzione\u201d compare per ben 36 volte all\u2019interno del Decreto, vediamo dove e perch\u00e9: Titolo I PRINCIPI COMUNI Capo II Sistema istituzionale Art. 13 \u2013 Vigilanza Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":54,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-127","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-norme"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=127"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/127\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":171,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/127\/revisions\/171"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/54"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ingman.it\/claudiov\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}